Personale

Revoca impossibile per le promozioni illegittime

La sanatoria legislativa della contrattazione decentrata illegittima non equivale a una «amnistia contabile»

immagine non disponibile

di Arturo Bianco

Non è oggettivamente possibile la revoca delle progressioni economiche già concesse: l'illegittimità della concessione a tutti i dipendenti, mentre il 35% costituisce una soglia praticabile, determina la maturazione di responsabilità amministrativa, che è ascrivibile per il 30% in capo alla delegazione trattante di parte pubblica. La sanatoria legislativa della contrattazione decentrata illegittima non equivale a una «amnistia contabile».

Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della Corte dei conti della Toscana n. 288/2020, che arriva a conclusione di una vicenda nata con la relazione ispettiva condotta dalla Ragioneria generale e dalla stessa Corte dei conti sulla contrattazione decentrata integrativa del comune di Firenze del primo decennio del 2000. Per la pronuncia sono illegittime le scelte del Comune in quegli anni, soprattutto per la concessione di progressioni orizzontali in modo assai ampio, per il loro finanziamento anomalo e per l'erogazione di indennità non dovute. Mentre ritiene pienamente legittime e nel merito assai positive le scelte effettuate dallo stesso ente dopo avere ricevuto la relazione ispettiva, pur dovendo gestire una situazione assai complessa data in prima battuta dalle pesanti conseguenze sul salario accessorio di circa 5mila dipendenti e poi dalla adozione e applicazione di un assai consistente piano di recupero di risorse dal fondo per la contrattazione decentrata.

Anche se non era espressamente previsto, come invece disposto a partire dalla legge Brunetta del 2009 che ha introdotto il vincolo della quota limitata con una disposizione che ha natura meramente esplicativa, le progressioni economiche che riguardano tutti i dipendenti, per di più usando il solo criterio della anzianità, sono illegittime da sempre, perché queste devono avere un carattere selettivo e meritocratico. Il tutto ulteriormente rafforzato dal fatto che le progressioni sono state finanziate in modo illegittimo.

La responsabilità viene ascritta ai componenti la delegazione trattante di parte pubblica, ma la sentenza tiene conto che nel procedimento di contrattazione collettiva decentrata integrativa partecipano altri soggetti: gli organi di governo che formulano gli indirizzi ed i revisori dei conti che effettuano la verifica (soggetti che per la sentenza della Corte dei conti della Sicilia n. 157/2020 vanno giudicati come corresponsabili), nonché i soggetti sindacali (che la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione 14689/2015 resa proprio nel corso dello stesso processo ha esentato dalla maturazione di questa forma di responsabilità). Dal che ne deriva che i componenti la delegazione trattante di parte pubblica possono essere considerati responsabili per il 30% del danno totale.

Nella quantificazione del danno vanno escluse le progressioni economiche che possono essere ritenute legittime, quota che viene quantificata nel 35% del totale dei dipendenti, sulla scorta dei tetti fissati per la erogazione del Led, che viene considerato come il genitore delle progressioni economiche. Occorre inoltre ridurre la sanzione da irrogare, tenendo conto del fatto che sono mancate per anni disposizioni interpretative e che queste stesse obiezioni, che erano state mosse in una ispezione del 2002, hanno trovato una risposta che la stessa RgS ha giudicato soddisfacente, il che ha sicuramente contribuito a indurre in errore l'ente nel ripetere queste scelte.

La sentenza assume la «oggettiva impossibilità» di revocare ex post le progressioni economiche, considerato che le stesse sono diventate una parte della retribuzione fondamentale, con il che avvalla la coraggiosa scelta compiuta dal Comune dopo avere ricevuto la relazione ispettiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©