Fisco e contabilità

Riaccertamento straordinario dei residui, esclusa la rettifica in autotutela

di Aldo Milone

Con la deliberazione n. 44/2018, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Puglia, fornisce rilevanti indicazioni in merito all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti dai bilanci degli enti locali (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell’11 aprile).
Più in dettaglio, i giudici contabili intervengono circa la possibilità di sanare un errore di calcolo (della somma da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità) rilevato durante la predisposizione di un rendiconto finanziario successivo a quello (del 2014) contestualmente al quale è stato eseguito il previsto riaccertamento straordinario, effettuandone uno nuovo secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018.

Gli orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza contabile ha già in passato affrontato questioni legate alla corretta applicazione dell'adempimento introdotto con l'armonizzazione del sistema contabile-bilancistico al fine di adeguare i residui al principio di competenza finanziaria potenziata, soffermando l'attenzione sulla legittimità di una rettifica degli atti di riaccertamento straordinario precedentemente adottati.
Allo scopo di evitare abusi, in alcuni casi, si è ammessa la facoltà di emendare eventuali errori effettuati nella attività di riaccertamento straordinario ma non oltre la data di approvazione del rendiconto 2015 (30 aprile 2016), per consentire all'ente interessato di correggere rapidamente gli errori commessi piuttosto che continuare a operare in una situazione di illegittimità. In altre circostanze, è stata invece del tutto esclusa questa possibilità in virtù del principio di unicità del riaccertamento straordinario, trattandosi di operazione straordinaria, non frazionabile e non ripetibile; altre volte ancora, si è ritenuto, ove necessario, di poter imporre all'ente l'approvazione di un nuovo riaccertamento straordinario dei residui al fine di tener conto delle criticità accertate in sede di controllo.

La norma della manovra
La nuova disposizione contenuta dall'articolo 1, comma 848, della legge di bilancio 2018, attuata con il Dm 12 febbraio 2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 22 gennaio e del 27 febbraio), che concede ai Comuni di provvedere, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti (ammettendo il ripiano del maggior disavanzo emerso in quote costanti entro l'esercizio 2044).
A parere dei magistrati del controllo pugliese, la nuova norma risulta applicabile solo in due diverse fattispecie: per i Comuni che non hanno deliberato affatto il riaccertamento straordinario e per i Comuni che, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, sono stati destinatari di rilievi da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dei servizi ispettivi del ministero dell'Economia e delle finanze.
Per il suo carattere di norma eccezionale, la nuova disciplina sul riaccertamento straordinario si rivela di stretta interpretazione letterale. Costituendo una deroga al principio di unicità dell'operazione di riaccertamento straordinario, necessario per il passaggio al nuovo sistema contabile senza avallare comportamenti opportunistici ed elusivi, la disposizione non è suscettibile di coprire altre ipotesi in via estensiva o analogica, in assenza di una espressa previsione legislativa.

La decisione
Resta, pertanto, esclusa la possibilità da parte dei Comuni di applicare la nuova normativa (e il favorevole regime previsto per il ripiano del maggior disavanzo) e procedere a un riaccertamento straordinario sanante in ipotesi di autonoma rilevazione di un errore e, quindi, di rettifica in sede di autotutela dell'iniziale riaccertamento straordinario.
Questa posizione appare conforme anche ai canoni generali del diritto amministrativo in tema di rettifica, in base ai quali – in estrema sintesi – essa sarebbe pur consentita per correggere gli errori rilevati ma solo entro un congruo limite temporale (che, per le rettifiche del riaccertamento straordinario precedentemente effettuato, può essere individuato nel termine di approvazione del rendiconto 2015) per non pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici. In conclusione, secondo la sezione Liguria, in presenza di un errore nel calcolo (o comunque di meri errori materiali), ogni necessaria autonoma rettifica del pregresso riaccertamento straordinario (e della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità) potrà e dovrà essere adottata da parte degli enti solo in sede di riaccertamento “ordinario” (con le modalità tecniche ivi contemplate).

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 44/2018

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