Urbanistica

Ricostruzione post-emergenza, regole omogenee in tutta Italia

In arrivo un nuovo decreto per gestire la fase successiva degli eventi calamitosi

di Manuela Perrone

Dopo il Consiglio dei ministri lampo di ieri che ha esteso lo stato di emergenza a 11 Comuni di Marche e Toscana (oltre agli 80 dell’Emilia-Romagna per cui era già stato deliberato) stanziando 8 milioni e completando così la fisionomia del Dl alluvioni, il Governo guarda già oltre, alla fase successiva all’emergenza. È infatti in cottura un altro decreto legge, destinato ad atterrare sul tavolo di uno dei prossimi Cdm, tutto dedicato alla ricostruzione. Obiettivo: rivoluzionare le regole che disciplinano la fase post-emergenza per renderle omogenee in tutta Italia, velocizzare i tempi, creare un Fondo ad hoc e assegnare a Palazzo Chigi le funzioni «di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi».

La bozza di 25 articoli, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, prevede innanzitutto che entro il termine di scadenza dello stato di emergenza dichiarato dopo «eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo», previa relazione del capo dipartimento della Protezione civile, il Cdm può deliberare lo «stato di ricostruzione di rilievo nazionale», su proposta del presidente del Consiglio o, laddove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l’intesa dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate. La durata dello stato di ricostruzione «non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a un massimo di dieci anni».

Lo schema di provvedimento regola anche la nomina del commissario straordinario del Governo alla ricostruzione (sempre su proposta del premier o dell’autorità politica delegata), e qui intreccia le polemiche nate in questi giorni intorno alla possibile nomina di Stefano Bonaccini per l’Emilia-Romagna. Perché stabilisce che il commissario vada individuato «tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l’incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione». Una formula che sembra spianare la strada a figure tecniche. La struttura commissariale a supporto, secondo la bozza, dovrebbe essere nominata su proposta del capo del dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio. Al commissario è affidato il compito definire sia un piano pluriennale di interventi con il quadro dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo sia il piano per la gestione di macerie e rifiuti.

Al tempo stesso, l’articolato stabilisce l’istituzione con Dpcm della «Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione» di rilievo nazionale, presieduta dal commissario straordinario, dai capi dipartimento di Casa Italia e Protezione civile, dai presidenti delle Regioni interessate, dal sindaco metropolitano, se presente, e dai rappresentanti di Anci e Upi. Tra i suoi compiti, quello di coadiuvare il commissario nel monitoraggio dei processi di ricostruzione e nella redazione dei piani di ricostruzione pubblica. Il presidente del Consiglio potrà emanare direttive per assicurare «l’indirizzo unitario» per tutte le attività. E nello stato di previsione dell’Economia si profila la creazione di un Fondo per la ricostruzione da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio.

Il titolo II della bozza di decreto è dedicato alla ricostruzione pubblica e privata. Entro cinque mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione, si prevede che i Comuni approvino «la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione», completa di strumenti attuativi e piani finanziari, per gli edifici pubblici e privati e le opere di urbanizzazione. Per legge andranno definite le tipologie «di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione» per gli interventi di ricostruzione privata. Il testo istituisce anche una “conferenza permanente” come organo a competenza intersettoriale che esprime «parere obbligatorio e vincolante» sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai Comuni. Il titolo III disciplina infine le «misure per la tutela ambientale», con tempi serrati per i nulla osta (sette giorni, prorogabili a 15).

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