Fisco e contabilità

Riequilibrio finanziario, cassa vincolata e gestione economale: le massime della Corte dei conti in rassegna

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

MUTUI E PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
La possibilità, per l'ente locale che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, di ricorrere all'indebitamento è: 1) vincolata, sul piano finalistico, alla copertura di debiti fuori bilancio (riferiti a spese di investimento); 2) condizionata a stringenti presupposti cumulativamente richiesti (l'ente deve essersi avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima, deve aver assunto l'impegno ad alienare i beni non indispensabili per i suoi fini istituzionali e aver provveduto alla rideterminazione della dotazione organica). Peraltro, nell'introdurre una specifica deroga alla disciplina il comma 9-bis dell'articolo 243-bis del Dlgs 267/2000 ha stabilito la possibilità di ricorrere a indebitamento in presenza di talune condizioni: 1) devono essere necessari per il finanziamento di spese di investimento relative a «progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale»; 2) possono essere accesi per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. Rispetto al primo presupposto, la locuzione «risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano» contenuta nell'articolo 243-bis, comma 9-bis, Tuel è riferibile ai risparmi di spese (anche sopravvenute nel corso dello svolgimento del piano) correnti e in conto capitale che un ente debba affrontare negli esercizi compresi nel piano di riequilibrio.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 74/2021

GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA
È da sottolineare l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'articolo 195 del Dlgs 267/2000 che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di queste risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 69/2021

GESTIONE ECONOMALE
Le spese economali costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa. Sul terreno contabile, mentre l'ordinario processo di spesa inizia con l'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (relativamente, quest'ultima, agli enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio; fa invece capo al cosiddetto budget negli enti pubblici a contabilità economica), la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità a esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio-budget per gli enti con contabilità economica) che viene poi "ratificato" dal responsabile del servizio finanziario con l'imputazione a bilancio e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale, discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economo fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, a spese minute, controllando ovviamente il buon fine delle medesime.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CALABRIA - SENTENZA N. 129/2021

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