Fisco e contabilità

Riequilibrio finanziario pluriennale, per l'omologazione è fondamentale accertare lo «squilibrio strutturale»

La verifica deve avvenire con riferimento alla situazione finanziaria aggiornata

di Marco Rossi

Ai fini dell'omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è fondamentale l'accertamento della sussistenza attuale di una situazione di squilibrio strutturale che legittima il ricorso alla procedura eccezionale stabilita dall'articolo 243-bis del Tuel.
Il requisito, infatti, è finalizzato al conseguimento di un duplice obiettivo: da una parte, evitare un eventuale abuso nell'utilizzo del riequilibrio finanziario pluriennale (in deroga alle ordinarie modalità del ripiano) e, dall'altra parte, riscontrare la coerenza tra lo strumento attivato e la situazione finanziaria dell'ente.

In altri termini, si rende necessario escludere che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale costituisca un mezzo per fruire di un maggior termine per il ripianamento del deficit rispetto alle tempistiche ordinarie (articolo 188 del Tuel) ovvero, correlatamente, una modalità per sostenere delle spese che altrimenti non sarebbero state sostenute. Di converso, l'accertamento è, altresì, imprescindibile per non obbligare al dissesto enti che non sono in condizioni di squilibrio strutturale, per effetto di una mutata situazione finanziaria nello more dell'omologazione del piano attribuibile a circostanze che hanno prodotto un effetto positivo.

Sono questi i principi sanciti dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti in speciale composizione con la sentenza n. 9/2021, che trae spunto dall'impugnazione del diniego di omologazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato da un Comune campano e sottolinea che la verifica del quadro finanziario deve avvenire con «riferimento alla situazione finanziaria aggiornata».

A maggior ragione quest'ultima esigenza si manifesta nel caso in cui è intercorso in certo periodo di tempo tra la relazione ministeriale e la decisione in ordine all'omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, dal momento che potrebbero essere intervenute delle modifiche significative.

Lo squilibrio, in termini qualitativi, deve rivelarsi "strutturale", esorbitando il suo ripiano dalle ordinarie capacità di bilancio e richiedendo mezzi extra ordinem, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo improprio dello strumento eccezionale (in luogo di quello ordinario) rende conseguentemente inammissibile proprio il piano di riequilibrio per carenza dei presupposti di legge precludendone l'esame di merito.

La pronuncia, inoltre, fornisce ulteriori importanti indicazioni sul ruolo della magistratura contabile nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, a cui hanno fatto ricorso molti enti locali per ripristinare una sana gestione finanziaria.

In proposito, sono giustamente ricordati e richiamati gli ulteriori aspetti che devono essere verificati, legati - oltre che alla sussistenza della situazione attuale di squilibrio strutturale - alla tempestività dell'approvazione ed alla congruenza dell'obiettivo e dei mezzi.Al riguardo della tempestività è, infine, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 34/2021, la quale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni riguardanti, appunto, il piano nella misura in cui non prevedono che, in caso di elezioni celebrate in pendenza del termine perentorio, la nuova amministrazione possa approvare il documento entro i sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato.

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