Riordino delle partecipate, sempre obbligatorio il parere del revisore
Anche se ma delibera dell'ente è confermativa del portafoglio di partecipazioni
È da ritersi opportuno che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni siano muniti del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, anche se nella prassi applicativa si denota un diffuso orientamento interpretativo secondo il quale, il parere dell'organo di revisione degli enti locali sarebbe necessario solo in caso di adozione di provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente nelle ipotesi previste dall'articol20, comma 2, del testo unico: ciò in forza di quanto statuito dall'articolo 239, comma 1, n. 3, del Dlgs 267/2000, che prevede l'obbligatorietà del parere del revisore in materia di «modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni».
In questa direzione anche i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dove (punto 10.9.1) si prevede che il parere dell'organo di revisione sul piano di razionalizzazione «è da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la re-internalizzazione degli stessi. Il parere non è invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi».
Tuttavia, a seguito di una attenta valutazione delle funzioni di controllo demandate all'organo di revisione sugli organismi partecipati dagli enti locali, nonché della natura e della funzione dei piani di riordino, è da ritenere che sia quanto mai opportuno l'espressione del parare da parte dell'organo di revisione in questo ambito.
È da evidenziare come la prassi operativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti evidenzi come i piani di riordino adottati dall'ente locale siano ormai momento centrale per valutare non solo l'avvenuta adozione di misure di razionalizzazione nei casi previsti dalla legge, ma anche il complessivo grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp (Corte conti, Sezione controllo Lombardia, n. 199/2018 e nn. 306, 307, 308/2019).
Questa progressiva mutazione del significato e del valore del piano di riordino delle partecipate è ben espressa nelle linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni approvate con deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018 dove si precisa che «l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)».
E ancora la giurisprudenza di controllo si sta consolidando sull'opportunità che i piani di razionalizzazione siano muniti del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria anche quando venga statuito il mantenimento senza razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente, attesa la necessità di valutare sempre la coerenza delle determinazioni assunte dall'ente titolare delle partecipazioni rispetto alla normativa recata dal Tusp (Corte conti, Sezione controllo Emilia-Romagna, n. 3/2018; Lombardia, nn. 422 e 423/2019).
Alla luce di tutto quanto precede, tenuto conto dell'articolo 239 del Tuel, della mancanza di una specifica previsione in merito nel Testo unico sulle società a partecipazione pubblica e dell'orientamento della magistratura contabile, deve ritenersi sempre obbligatorio acquisire il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale nei casi in cui il piano adottato dall'ente contenga misure riconducibili alle previsioni dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, in tema di «modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni».
Tuttavia, in ogni caso, nell'autonomia statutaria e regolamentare dell'ente locale, è opportuno prevedere, nel quadro delle attività di collaborazione dell'organo di revisione con l'organo consiliare previste dall'articolo 239, comma 1, lettera a), del Tuel, che lo stesso sia sempre tenuto ad esprimere il proprio parere in sede di adozione della delibera di riordino periodico delle partecipazioni detenute (articolo 20 del Tusp) anche laddove meramente confermative del portafoglio di partecipazioni dell'ente.