Fisco e contabilità

Rischio di responsabilità contabile se salta la verifica di fedeltà fiscale ai fornitori

Dopo 18 mesi di inattività gli enti devono riprendere dimestichezza con questo adempimento: la mancata attivazione può costare caro

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Con la fine del blocco della riscossione coattiva, dal 1° settembre sono riprese anche le verifiche relative alla regolarità fiscale ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973 in fase di pagamento delle somme a favore di soggetti che vantano crediti verso le pubbliche amministrazioni. Dopo circa 18 mesi di inattività, gli enti quindi devono riprendere dimestichezza con questo adempimento, anche perché la mancata attivazione della verifica può costare caro.

L'ambito della verifica
L'adempimento è finalizzato a verificare che il soggetto che deve ricevere soldi dalla pubblica amministrazione non si sia reso inadempiente verso il pagamento di somme iscritte a ruolo e scadute. Sono soggetti a questa condizione tutti i pagamenti derivanti da un obbligo contrattuale o da un provvedimento giurisdizionale, effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società a totale partecipazione pubblica diretta verso soggetti terzi (non appartenenti a tale comparto), il cui importo superi i 5mila euro. La soglia è da considerare al netto delle ritenute fiscali e contributive, dell'Iva split che viene versata all'erario e di ogni altra trattenuta operata a favore di soggetti terzi diversi dal creditore.

L'artificioso frazionamento dei pagamenti per eludere la verifica determina danno erariale (Corte dei conti Calabria, sentenza 66/2016). Non devono essere sottoposti a verifica i trasferimenti di somme erogate in base a specifiche disposizioni di legge o ad accordi internazionali o in attuazione di progetti comunitari, i crediti impignorabili in base a disposizioni di legge, i pagamenti di mutui e canoni di leasing, le somme connesse alla tutela di diritti fondamentali della persona o a preminenti ragioni di interesse pubblico, come gli assegni alimentari, i sussidi di maternità. Sono esclusi dalla verifica anche i pagamenti a favore di altre Pa o di società a totale partecipazione pubblica diretta, a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, a soggetti esteri privi di codice fiscale o per i quali è stato disposto il sequestro o la confisca.

Cosa succede in caso di mancata verifica
L'articolo 48-bis non prevede sanzioni in caso di mancata verifica, in quanto non sussiste un obbligo connesso a una procedura esecutiva, ma esclusivamente un obbligo di comunicazione a cui, in caso di esito positivo della verifica, corrisponderà il dovere in capo all'Agente della riscossione di attivare il pignoramento presso terzi (articolo 72-bis del Dpr 602/1973) nei confronti dell'ente committente.La situazione però è molto delicata perché potrebbe prefigurare un'ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile, qualora il pagamento sia stato disposto a favore di un soggetto inadempiente e risulti aggravato o compromesso per l'Agente della riscossione il recupero di quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase.

La Ragioneria generale dello Stato si è più volte soffermata su questo argomento, prima con la circolare n. 27/2011 e successivamente con la circolare n. 13/2018. L'irregolarità potrebbe emergere dai controlli interni svolti dai soggetti deputati, dal controllo dell'organo di revisione ovvero potrebbe essere segnalata direttamente dall'operatore che si accorge della "svista". Chi viene a conoscenza di questa situazione, secondo le indicazioni della Rgs, è tenuto innanzitutto a promuovere tutte le iniziative di natura conoscitiva volte ad acclarare o escludere l'ipotesi di danno (circolare 27/2011).

Inoltre, l'amministrazione deve disporre, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto, "ora per allora", la verifica successiva utilizzando il modello allegato alla circolare Rgs 13/2018. AdER provvederà a fornire riscontro entro il termine di 30 giorni. Nel caso in cui il creditore risultasse inadempiente verso il pagamento delle somme iscritte a ruolo, scatterà la denuncia per danno erariale alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Le scelte organizzative
Diventa quindi importante che individuare nell'ente i soggetti competenti a disporre la verifica. Spesso queste verifiche vengono affidate al singolo ufficio responsabile della spesa, che vi provvede in sede di liquidazione tecnico-amministrativa prima di trasmettere il tutto alla ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento. Questa soluzione è valida a condizione che l'ufficio ragioneria emetta tempestivamente il mandato, così da rendere concomitante la verifica ex articolo 48-bis con il momento del pagamento. Se invece - per motivi organizzativi o legati alle disponibilità di cassa - il pagamento dovesse intervenire a distanza di tempo, non si potrà prescindere dal rinnovare la richiesta per verificare se ci sono stati mutamenti nella situazione debitoria del soggetto beneficiario. Analogamente si dovrà procedere nel caso in cui la liquidazione che viene trasmessa alla ragioneria riporti una verifica "datata" nel tempo e non più aggiornata.

Cosa succede in caso di attivazione di una verifica non dovuta
Può succedere, al contrario, che venga disposta – anche per errore - una verifica su un pagamento non subordinato alla regolarità fiscale. È il caso, ad esempio, di una verifica disposta da un ente locale verso un altro ente locale. Le istruzioni fornite dalla Rgs con la circolare n. 29/2009 prevedono la possibilità di procedere lo stesso al pagamento ma contestualmente si dovrà comunicare a AdER di aver proceduto o di stare per procedere al pagamento, affinché l'Agenzia possa attivare le azioni necessarie a recuperare il credito.

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