Riscossione locale, riparte oggi con tempi extra per pignoramenti e accesso all'anagrafe dei conti
Con la conversione in legge del Dl 104/2020 si chiude il periodo di sospensione durato complessivamnte 222 giorni
Da oggi è possibile notificare le cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali e quindi riparte la macchina della riscossione coattiva per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i Comuni e i concessionari privati.
Con la conversione in legge del Dl 104/2020 si chiude il periodo di sospensione previsto dall'articolo 68 del Dl 18/2020, fissato inizialmente dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e poi prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal Dl 104, per complessivi 222 giorni.
Per l'agente nazionale della riscossione si tratta di una mole considerevole di cartelle di pagamento da notificare, circa 9 milioni, ma l'attività sarà ripresa in forma graduale anche per evitare assembramenti e code agli sportelli, inconciliabili con la normativa anti-Covid19.
Altrettanto dovrebbe avvenire per gli enti locali, che dovrebbero riprendere la riscossione coattiva in maniera soft, considerate le difficoltà di dover fronteggiare gli effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia in atto.
Va evidenziato che nel periodo di sospensione, cioè dall'8 marzo al 15 ottobre, non era possibile avviare azioni esecutive, ma era ed è tuttora consentito notificare gli avvisi di accertamento esecutivi nonostante il riferimento agli stessi contenuto nell'articolo 68 del Dl 18/2020. L'agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che rientrano nella sfera applicativa dell'articolo 68 solo gli accertamenti esecutivi affidati all'agente della riscossione (circolare n. 5/E/2020), interpretazione recepita dal Dipartimento delle Finanze per i tributi locali (circolare n. 6/2020).
Da oggi è quindi possibile notificare le cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali e avviare le azioni esecutive ovvero riprendere quelle interrotte, considerando 222 giorni di sospensione di tutti i termini decadenziali e prescrizionali. Naturalmente per i comuni e le società concessionarie lo strumento al momento utilizzabile è proprio l'ingiunzione fiscale (considerata la necessità di recuperare annualità pregresse), con l'applicazione delle nuove regole introdotte dalla riforma della riscossione in vigore dal 2020, tra cui gli oneri a carico del debitore (3% in caso di pagamento entro 60 giorni e 6% in caso di pagamento nei successivi 60 giorni). Inoltre sono ora applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo II del Dpr 602/1973, previste per la riscossione a mezzo ruolo, ad eccezione dell'articolo 48-bis riguardante la verifica degli inadempienti in caso di pagamenti superiori a 5.000 euro.
Tra le novità più recenti, che agevolano l'attività di riscossione coattiva, si segnalano due disposizioni previste dal Dl 76/2020 Semplificazioni.
La prima è contenuta nell'articolo 26 comma 18, che modifica l'articolo 50 del Dpr 602/1973 allungando il termine di efficacia dell'avviso di intimazione ad adempiere, che passa da 180 giorni a un anno dalla notifica. Ci sarà quindi più tempo per effettuare i pignoramenti dopo la notifica dell'intimazione di pagamento.
La seconda novità è contenuta nell'articolo 17-bis, introdotto in sede di conversione in legge del Dl 76/2020, che consente ai Comuni di accedere all'anagrafe dei conti correnti. Si potranno quindi vedere i conti correnti accesi dai contribuenti ma senza dati di carattere quantitativo su saldi e movimenti. Informazioni comunque sufficienti per notificare alla banca la dichiarazione stragiudiziale di terzo insieme al pignoramento presso terzi.
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