Fisco e contabilità

Risultato presunto, prospetto da aggiornare entro il 31 gennaio solo se si è applicato avanzo al bilancio approvato

L'aggiornamento è finalizzato a verificare che l'avanzo sia effettivamente disponibile

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di Elena Masini e Cristina Muscillo

L'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione, resa più frequente dall'armonizzazione contabile, è diventata oggi una tappa inevitabile nella gestione contabile, per effetto della necessità di utilizzare le numerose risorse Covid-19 trasferite dallo Stato e dagli altri livelli di governo sul finire dello scorso esercizio. Il procedimento non è affatto semplice ed anzi richiede complesse elaborazioni che spesso scoraggiano l'impresa e che in ogni caso rallentano i tempi.

Va innanzitutto premesso che, nelle more dell'approvazione del rendiconto, l'applicazione al bilancio dell'avanzo presunto rappresenta una deroga al pareggio di bilancio, in quanto l'entrata non è ancora accertata. Per questo motivo il legislatore, in via eccezionale, consente di applicare unicamente quote vincolate ed accantonate dell'avanzo, al fine di tutelare le finalità sottostanti a tali poste. È invece assolutamente vietato applicare avanzo destinato ed avanzo libero, senza aver prima approvato il rendiconto.

Le tappe che conducono all'applicazione in variazione dell'avanzo presunto sono almeno cinque:

relazione dirigenziale: previa individuazione dell'esigenza sottesa all'applicazione dell'avanzo, il responsabile della spesa dovrà redigere una relazione necessaria a dare avvio al procedimento. In esercizio provvisorio, essa deve risultare debitamente documentata per dimostrare la necessità di dare avvio o proseguire attività la cui mancata effettuazione comporterebbe danni all'ente. Può trattarsi, ad esempio, dell'applicazione delle quote per far fronte ai rinnovi contrattuali di segretari e dirigenti, di contributi vincolati soggetti a termini di decadenza, ma anche dei fondi della solidarietà alimentare bis, necessari per erogare prestazioni volte ad assicurare il sostentamento delle famiglie;

preconsuntivo: applicare avanzo significa dimostrare che nel risultato di amministrazione le relative quote sono effettivamente disponibili. Questa funzione è assolta dal prospetto del risultato presunto di amministrazione, che gli enti non solo devono allegare al bilancio di previsione, ma anche approvare ed aggiornare quando, sia in esercizio provvisorio che in gestione ordinaria, intendono applicare quote di avanzo.

compilazione prospetti a.1, a.2: da quest'anno chi intende applicare avanzo al bilancio dovrà necessariamente compilare i prospetti che rendono evidente come sono state calcolate le quote accantonate e vincolate. Considerato che l'avanzo destinato non può essere applicato in via presuntiva, in base alla normativa non sarebbe obbligatorio compilare tale prospetto nonostante la Bdap, in sede di controllo dei dati di bilancio, segnali come errore la sua mancanza;

approvazione/aggiornamento del prospetto: terminate tutte le precedenti fasi, sarà possibile approvare con delibera di Giunta il prospetto del risultato presunto di amministrazione ovvero il suo aggiornamento. Su tale delibera non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione. L'aggiornamento del prospetto è richiesta ogni qual volta l'ente, prima del rendiconto, intenda applicare nuove quote di avanzo;

variazione di bilancio: a questo punto sarà possibile approvare la variazione di bilancio con cui si applica avanzo. In esercizio provvisorio tale delibera è sempre di competenza della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, mentre a bilancio approvato essa rientra nella competenza del consiglio. Unica eccezione, in gestione ordinaria, è rappresentata dall'applicazione delle quote vincolate derivanti da economie di spesa dell'esercizio precedente, che l'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del Tuel attribuisce al dirigente finanziario o al responsabile della spesa, sia in termini di competenza che di cassa.

La scadenza del 31 gennaio
Alla luce dell'iter appena delineato, la scadenza del 31 gennaio per l'aggiornamento del risultato presunto di amministrazione opera solamente per gli enti che, avendo già approvato il bilancio in consiglio, hanno utilizzato quote di avanzo per finanziare le spese in bilancio (articolo 187, comma 3-quater, del Tuel). L'aggiornamento è finalizzato a verificare che l'avanzo sia effettivamente disponibile e in caso contrario l'ente dovrà immediatamente approvare una variazione che riduca tale entrata. In caso di mancato aggiornamento, dovrà ugualmente essere approvata la variazione che azzeri l'impiego di avanzo. Nulla invece devono approvare gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio o che, avendolo approvato, non hanno previsto applicazione di avanzo. L'aggiornamento di tale prospetto sarà necessario ogni volta in cui, prima dell'approvazione del rendiconto, gli enti intenderanno applicare ulteriori quote del risultato di amministrazione (articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel).

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