Personale

Salario accessorio, per l'aggiornamento del tetto valgono tutte le assunzioni post-2018

A prescindere dall'entrata in vigore del decreto legge 34/2019 (Dl Crescita)

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell'anno di riferimento per l'adeguamento del limite del salario accessorio deve essere effettuata sulla base di tutte le assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, a prescindere dall'entrata in vigore del decreto legge 34/2019 (decreto Crescita). È questa la conclusione cui è giunta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 134/2021.

La richiesta di parere
L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legge 34/2019 consente di adeguare «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 […] prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018». Come effettuare, però, correttamente la verifica? Ai fini del predetto adeguamento, la quantificazione delle unità di personale in servizio nell'anno di riferimento da confrontare con quelle in servizio al 31 dicembre 2018 deve essere ricavata da un calcolo puramente matematico, a prescindere dalla data di assunzione dell'eventuale personale aggiuntivo (come si evince dalle istruzioni operative fornite dalla Ragioneria generale dello stato con nota protocollo n. 179877/2020), oppure l'eventuale incremento di personale deve essere considerato solo in presenza di un'assunzione avvenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto Crescita (ovvero dal 20 aprile 2020)? Questo l'oggetto della richiesta di parere formulata alla Corte dei conti territorialmente competente da un ente locale.

La risposta
La magistratura contabile lombarda ricorda in primo luogo come il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legge 34/2019 nel prevedere l'adeguamento del fondo, ne esplicita la finalità, che risiede nell'esigenza di «garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa».
La lettura della disposizione, si legge nella deliberazione, porta ad affermare che la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell'anno di riferimento da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto.
Un'interpretazione diversa (che porti a sottrarre dal computo le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2018 e prima del 20 aprile 2020), non garantirebbe l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nel 2018 voluta dalla norma.
Per spiegare il meccanismo, i magistrati contabili, forniscono un esempio di scuola molto semplice:

Assunzioni dal 1/1/2019 al 20/4/2019 = 1 unità

Assunzioni dopo 20/4/2019 = 1 unità

Valore del fondo integrativo del 2018 = 100

Personale al 31/12/2018 = 10 unità

Valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018 = 10.

Per l'adeguamento del limite del salario accessorio, se si considerasse la sola unità di personale assunta dopo l'entrata del decreto Crescita, il valore medio pro-capite del salario accessorio ammonterebbe a 9,16 (10*11=110 ripartito fra le 12 unità in servizio nell'anno di riferimento). In questo caso è evidente che l'invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018 non verrebbe garantita, che, invece, risulta pari a 10.
In tale ottica, concludono i giudici contabili, le istruzioni operative fornite dalla Rgs con nota protocollo n. 179877/2020, appaiono senz'altro condivisibili ed estensibili anche alla determinazione dell'adeguamento del fondo per il personale alle dipendenze dell'ente locale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©