Sanzioni Covid, la competenza al rimborso è delle prefetture
Il chiarimento della Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del ministero dell'Interno
La pratica di rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di sanzione amministrativa a seguito di verbali Covid-19 è di competenza delle prefetture di residenza o domicilio dell'istante. Lo afferma la Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del ministero dell'Interno con la circolare n. 6/2021, che definisce anche le istruzioni operative in merito al rimborso.
La competenza
Il Viminale è stato chiamato in causa da numerose email inviate da privati cittadini i quali hanno lamentato la carenza di informazioni, da parte di alcune prefetture, circa la procedura da seguire per ottenere la restituzione delle somme erroneamente o indebitamente versate alla Tesoreria Centrale di Roma, con particolare riferimento a quelle relative alle sanzioni amministrative a seguito di verbali elevati per violazione dei divieti imposti a causa del Covid-19.
Circa la competenza, la Direzione centrale precisa che la pratica è affidata alle cure della prefettura della provincia di residenza o domicilio dell'istante, alla quale lo stesso potrà rivolgersi. Per quanto riguarda la restituzione di somme erroneamente/indebitamente versate relative al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, invece, la competenza è stata trasferita alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza.
La condizione per il rimborso è che venga specificata chiaramente l'esistenza del diritto accertato dagli uffici competenti ad esito dell'istruttoria effettuata, indicando i beneficiari, le motivazioni del rimborso e allegando la documentazione comprovante il versamento.
Le modalità
È stata la legge di bilancio 232/2016 a istituire nello stato di previsione del ministero dell'Interno il capitolo 2965 deputato al rimborso di somme indebitamente versate all'Erario. In merito alle modalità di rimborso, la Direzione ricorda che valgono ancora le istruzioni fornite con circolare n. 9 del 9 marzo 2017, che ha affidato la competenza alle prefetture a decorrere proprio da quell'anno.
Il documento inoltre dispone che, ai fini del rimborso, è necessario acquisire da parte degli interessati:
• l'apposita istanza in originale corredata da comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di 16 euro;
• la quietanza di versamento in originale completa di tutte le sue parti.
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di Pietro Alessio Palumbo