«Scheda ballerina», il dubbio non basta
Il meccanismo della «scheda ballerina» consiste nel far uscire illecitamente dal seggio schede elettorali vidimate ma non votate per farle poi di volta in volta utilizzare dai singoli elettori al posto delle schede in bianco loro consegnatale al seggio. Ribaltando la sentenza di primo grado secondo, il Cgar Sicilia (sentenza n. 403/2020) ha detto che non possono essere annullate le operazioni elettorali per "presunto" ricorso al sistema della cosiddetta scheda ballerina laddove l'ipotizzato sviamento delle operazioni di voto non risulti suffragato da riscontri oggettivi e tangibili. A ben vedere assai spesso gli errori nei verbali e le troppe schede vidimate o persino scomparse sono dovuti al fatto che presidenti e scrutatori di seggio non sono professionisti che svolgono queste funzioni in via continuativa, bensì episodicamente e sotto una indubbia "pressione".
La regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di "significato" alla consultazione elettorale. Normativa e istruzioni ministeriali sono strumentali a questo scopo: la loro violazione ha rilievo soltanto se prova l'inattendibilità del risultato finale. Nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate trascurabili le mere irregolarità che non incidono sulla genuina espressione del voto. Rispetto a mere inesattezze deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale: non basta addurre vagamente che le schede mancanti «potrebbero» essere state utilizzate per «voti di scambio».
Con riguardo al sistema delle schede ballerine, di fatto, il solo "sospetto" di un utilizzo fraudolento di schede rinvenute, in assenza di riscontri oggettivi, non può invalidare la stabilità del risultato elettorale. In altri termini anche quando sia impossibile chiarire quale sorte abbia avuto il notevole numero di schede consegnate alle sezioni e non utilizzate, prevale il principio di conservazione dell'atto che va disapplicato solo dove sia dimostrata la concreta incidenza dell'anomalia sul risultato elettorale. Se non altro occorre che il difetto di coincidenza si accompagni ad altre irregolarità che facciano supporre un comportamento nel quale l'irregolarità non trova altra ragionevole spiegazione che quella, appunto, della pratica della scheda ballerina. Per altro verso normativa e istruzioni in capo a presidenti e scrutatori di seggio – che non sono specialisti, ma temporanei incaricati – hanno sicuramente un notevole grado di complessità.
La sentenza del Cgar Sicilia n. 403/2020