Scorrimento graduatorie di altri enti, alla giunta i criteri per la scelta
Ok alle assunzioni a tempo parziale dalla graduatoria di un concorso che prevedeva posti a tempo pien
Giungono importanti chiarimenti sull'utilizzo delle graduatorie di altri enti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato. La sentenza n. 680/2021 del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, interviene decisamente sulle regole e sulle procedure che le amministrazioni devono osservare nell'applicazione dell'articolo 3, comma 61, della legge 350/2003 che permette di utilizzare le graduatorie concorsuali di altri enti.
Questa modalità di assunzione risulta essere, il più delle volte, la più veloce per introdurre nuova forza lavoro, ma è necessario prestare la massima attenzione nel garantire, in ogni caso, i principi di trasparenza e imparzialità contenuti nella Costituzione.
La sentenza in esame permette di tirare le fila su questioni spesso incerte e, ancorché si tratti di un tribunale amministrativo, le conclusioni appaiono decisamente interessanti.
Un aspetto fondamentale riguarda la possibilità di assumere a tempo parziale da una graduatoria invece predisposta a seguito di un concorso che prevedeva posti a tempo pieno. Contrariamente, ad esempio, a quanto sostenuto dalla Corte dei conti Umbria nella deliberazione n. 124/2013, i magistrati amministrativi hanno affermato che il reclutamento a tempo parziale da parte dell'ente utilizzatore attingendo da graduatoria formata per assunzioni a tempo pieno non viola il principio di equivalenza delle posizioni professionali, dal momento che lo specifico aspetto della modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa – in presenza di identità di contenuti qualificanti la posizione – non assume alcuna significativa valenza discretiva, rilevando essa solo sul piano puramente quantitativo afferente la diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa ed essendo, come tale, inidonea a diversificare, sul piano qualitativo, la posizione da ricoprire.
Particolarmente interessante anche la precisazione che è corretto che sia la giunta comunale, in integrazione al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ad individuare i criteri per l'individuazione delle graduatorie e dei candidati.
Dal punto di vista procedurale va ricordato che anche prima di utilizzare le graduatorie – proprie o di altri enti – è necessario procedere alla verifica dei dipendenti collocati in disponibilità in base all'articolo 34 e 34-bis del Dlgs 165/2001. Quello che invece viene decisamente chiarito nella sentenza in esame è che è possibile omettere la procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 del Dlgs 165/2001 trovandosi in vigenza dell'articolo 3, comma 8, della legge 59/2019, che lascia facoltà all'amministrazione di decidere se farvi o meno preventivo ricorso.
Da ultimo, con riferimento alla validità delle graduatorie, è stato sottolineato che ciò che conta è la data di stipula del contratto individuale, anche se l'assunzione avverrà successivamente.