Se la nuova gara fa lievitare i costi rispetto allo scorrimento della graduatoria il Rup risponde di danno erariale
Il risarcimento è da parametrare alla differenza tra quanto pagato dall'ente alla ditta della seconda procedura e il minor costo che avrebbe comportato l'assegnazione al secondo classificato della prima gara
La mancata attivazione del meccanismo che, in caso di scioglimento o risoluzione del contratto di appalto, avrebbe consentito alla stazione appaltante pubblica di affidare la commessa all'operatore economico secondo classificato nella gara originaria, alle medesime condizioni economiche proposte dall'ex aggiudicatario, è fonte di responsabilità amministrativo-contabile del Rup se, in esito alla diversa scelta di indire una nuova gara, la migliore offerta è risultata meno favorevole per l'amministrazione. Lo ha stabilito la Corte dei conti Toscana con la sentenza n. 269/2020.
Il caso
Il responsabile del settore lavori pubblici di un Comune, in veste di Rup, al fine di affidare i lavori di completamento di un opera non ultimata dall'originaria impresa aggiudicataria in quanto sottoposta a concordato liquidatorio durante l'esecuzione del contratto (costruzione di una nuova scuola), aveva rinnovato la procedura negoziata anziché procedere allo scorrimento della graduatoria di quella precedente. In esito alla seconda gara l'amministrazione ha spuntato un ribasso sul prezzo a base d'asta inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto affidando i lavori al secondo classificato della gara pregressa, il quale peraltro, prima che la procedura competitiva venisse bandita ex novo, aveva formalizzato alla municipalità la propria disponibilità a subentrare nell'appalto accettando di farsi carico dello stesso ribasso offerto dalla prima impresa appaltatrice, poi estromessa in corso d'opera.
Sulla questione va evidenziato che all'epoca dei fatti era ancora vigente il Codice dei contratti pubblici del 2006 (Dlgs 163) che all'articolo 140, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero di risoluzione o recesso del contratto, riconosceva appunto alle stazioni appaltanti la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla primigenia procedura di gara, risultanti dalla relativa classifica, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, con la precisazione che l'affidamento sarebbe dovuto avvenire alle medesime condizioni già garantite dal primitivo aggiudicatario (il vigente codice del 2016, Dlgs 50, all'articolo 110, contiene invero una previsione del tutto analoga, sancendo tuttavia ora l'obbligo, e non più la mera facoltà, dello scorrimento).
La decisione
Le richieste risarcitorie a titolo di danno erariale, parametrate dalla Procura contabile fiorentina sulla differenza tra il prezzo riconosciuto e pagato dall'ente locale alla ditta aggiudicataria al termine della seconda procedura negoziata e quello minore che sarebbe stato erogato al secondo classificato in base alla più elevata percentuale di ribasso applicabile in ipotesi di scorrimento della precedente graduatoria, sono state sostanzialmente accolte. Secondo il Collegio giudicante infatti la scelta del Rup è stata connotata da palese irragionevolezza e antieconomicità, attesa l'estrema vantaggiosità per l'amministrazione del ribasso offerto dal primo aggiudicatario, che, con lo scorrimento, sarebbe stato garantito anche dalla ditta seconda classificata, ribasso difficilmente ottenibile all'esito di un'altra procedura negoziata, come concretamente confermato dagli esiti di quella svolta.
I Giudici hanno anche rimarcato che, sebbene la volontà di subentrare all'originario aggiudicatario fosse stata esplicitata dal secondo classificato solo dopo che la giunta comunale aveva deliberato di affidare i lavori con una nuova gara, era preciso dovere del Rup, che non l'aveva ancora ufficialmente avviata, effettuare una preliminare verifica in ordine alla perdurante operatività delle direttive impartite dall'organo politico, alla luce della sopravvenuta disponibilità espressa dalla ditta che aspirava a subentrare e della manifesta convenienza di questa opzione per l'amministrazione comunale.