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Segretari, le istruzioni dell'Aran: dal contratto i confini del galleggiamento

Avviate il 10 settembre scorso le trattative sull'interpretazione autentica della disposizione contrattuale

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Lo scorso 10 settembre sono state avviate le trattative tra l'Aran e le organizzazioni sindacali relative all'interpretazione autentica della disposizione contrattuale sul cosiddetto «galleggiamento» dei segretari comunali e provinciali. In particolare, la questione ruota intorno alla necessità di chiarire se la funzione dirigenziale più elevata dell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ex articolo 110 del Dlgs 267/2000 oppure se si debba intendere limitata alla funzione dirigenziale tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In attesa di sapere gli esiti di queste trattative, sia la magistratura contabile sia la stessa Aran hanno già avuto modo di esprimere la propria posizione in merito.

Con deliberazione 25/2020/Par la Corte dei conti dell'Emilia Romagna circa il «galleggiamento» ha affermato che, trattandosi di un istituto contrattuale, la relativa interpretazione rientra nella competenza dell'Aran ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi, così come prescritto dall'articolo 46 del Dlgs 165/2001.La competenza interpretativa speciale attribuita all'Aran, si legge nella deliberazione, è coerente con le funzioni istituzionali di tale ente pubblico e si ricollega sul piano sistematico alla competenza del giudice ordinario e non della magistratura contabile, in relazione alle eventuali controversie relative al trattamento retributivo dei segretari comunali.Così i giudici contabili emiliani hanno passato la palla ai tecnici di Via del Corso per la risoluzione del quesito, dichiarando la richiesta di parere inammissibile sul piano oggettivo.

L'Aran, investita della questione, ha espresso la propria posizione con parere 2732/2020.Per i tecnici dell'Agenzia la soluzione va ricercata nella formulazione letterale della disposizione contrattuale, contenuta nell'articolo 41, comma 5, del contratto del 16 maggio 2001 («gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa»). Questa formulazione consente di affermare che la retribuzione di posizione da prendere in considerazione è esclusivamente quella prevista dal contratto dei dirigenti degli enti locali attualmente in vigore (ex Area II).

Come precisato dall'articolo 1 del contratto dei dirigenti del 3 agosto 2010, la disciplina dell'Area II della dirigenza si applica solo ai dirigenti assunti dell'ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.Poiché gli incarichi dirigenziali «a termine» extra dotazione organica, disciplinati dall'articolo 110 del Dlgs 267/2000, non sono disciplinati direttamente dal contratto dei dirigenti degli enti locali, non si può tener conto, ai fini del corretto calcolo del «galleggiamento», del più elevato valore del compenso riconosciuto a tali incaricati a titolo di retribuzione di posizione.Il ragionamento alla base della soluzione interpretativa fornita dall'Aran dovrebbe venir meno una volta sottoscritto definitivamente il nuovo contratto 2016-2018, poiché la preintesa del 16 luglio con l'articolo 43 ha esteso il campo di applicazione del contratto nazionale anche ai dirigenti a tempo determinato.

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