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Servizi pubblici locali, il punto dell'Anci sui nodi della riforma

Dall'organizzazione delle funzioni alle modalità di istituzione e organizzazione dei servizi

di Anna Guiducci

Qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, piano economico finanziario per i servizi pubblici locali a rete, contratto di servizio, correlazione tra costi efficienti e ricavi nel calcolo delle tariffe, sono alcuni dei punti cardine del decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Dlgs 201/2022). L'intervento sui servizi pubblici locali costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (milestone da attuare entro il 31 dicembre 2022).Con una nota pubblicata sul proprio sito, Anci fa il punto sulle questioni salienti del provvedimento.

Nel merito, il decreto detta una nuova disciplina quadro sui servizi pubblici locali a rilevanza economica intervenendo in particolare su organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni di rivedere gli Ato per i servizi pubblici locali a rete), modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato), forma di gestione (gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni e, aziende speciali solo per servizi non a rete), modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio) e rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari.

Il decreto dispone inoltre alcune specifiche per il Tpl, l'idrico, le farmacie e per i rifiuti. É invece esclusa l'applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

Le diverse forme di gestione del servizio pubblico tra cui l'ente competente può scegliere, sono:
a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
b) affidamento a società mista;
c) affidamento a società in house;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali.

Per i servizi a rete viene disposto l'obbligo di distinzione tra funzioni di regolazione e gestione; agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione è infatti fatto divieto di partecipare, direttamente o indirettamente, a soggetti incaricati della gestione del servizio. Inoltre le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente locale e i loro dirigenti e dipendenti preposti alle funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione e al suo affidamento.

In caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato. Il contratto di servizio deve essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Anac della deliberazione di affidamento alla società in house. Per i servizi pubblici locali a rete, deve inoltre essere allegato un piano economico finanziario, redatto su base triennale, oltre che per l'intero periodo di affidamento. Esso deve inoltre contenere la specificazione dell'assetto economico patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

Infine, si prevede l'obbligo per gli enti locali di procedere all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste e di dare conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

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