Servizio Idrico Integrato, Corte conti dice «no» ad Acqua Pubblica Napoli Nord
La delibera comunale non motiva la «compatibilità eurounitaria dell'intervento»
Come abbiamo più volte sottolineato la Campania e la Sicilia sono le uniche due Regioni che non sono a oggi riuscite a regolarizzare gli affidamenti del Servizio Idrico Integrato (SII). Tra le varie motivazioni c'è di certo quella delle difficoltà in cui versano, sotto il profilo amministrativo e finanziario, molti dei Comuni del territorio.
Resta la necessità, comunque, anche sotto il profilo degli impegni assunti nel quadro del Pnrr, di regolarizzare il SII. Da qui la decisione dei Comuni dell'ambito distrettuale Napoli nord APNN di costituire una società tutta pubblica, denominata Acqua Pubblica Napoli Nord Spa, per poi procedere, finalmente, all'affidamento del servizio.
Il Comune di Bacoli procede a chiedere alla Sezione di controllo della Corte dei conti il dovuto parere, Sezione che si esprime con deliberazione n. 99/2023/PASP, con parere negativo.
Anzitutto la Corte contesta che l'affermazione del Comune che «nel caso di specie, non vi è uno specifico obbligo motivazionale di cui all'art. 5, comma 1 TUSP, in quanto "l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già costituiti, non è dovuto "quando la costituzione o l'acquisto...avvenga in conformità a espresse previsioni legislative", come nel caso di specie (…). Difatti la deliberazione C.C. n. 5 del 27 gennaio 2023 non evidenzia alcun riferimento alla motivazione analitica prevista dall'art. 5». Ovvio che, a questo proposito, abbia ragione la Corte.
La Sezione, ancora, rileva che la delibera comunale non motiva la «compatibilità eurounitaria dell'intervento» e non «si sofferma sulle ragioni e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento diretto … né offre prova dell'intervenuta previa consultazione pubblica posta a garanzia della democrazia partecipativa (articolo 1 della Costituzione). L'onere di motivazione analitica non risulta, pertanto, soddisfatto anche sotto tali profili».
Infine, la Corte critica l'organizzazione del controllo analogo, in primo luogo per il fatto che lo Statuto In particolare perché «"la Società è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo congiunto degli Enti soci, direttamente ed indirettamente rappresentativi e controllati dagli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale Napoli Nord, nonché dell'Ente Idrico Campano"». La lettera effettivamente non è chiara, anche se l'EIC non ci risulta sia socio. Per la Sezione, però, «la disposizione (…) si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del D. lgs. 201/2022». In realtà, successivamente si chiarisce che al controllo analogo partecipano solo gli enti locali. Anche questo, però, curiosamente, non va bene alla Corte, per la quale «Il Comitato previsto (…), non è composto da rappresentanti di ciascun ente territoriale rientrante nell'Ambito bensì da un numero non meglio precisato di membri nominati dall'Assemblea dei Soci» e «non sembra risolutiva al riguardo la previsione (…) di raggruppamenti comunali (distinti per popolazione ovvero per interessi omogenei), riuniti in conferenza, per la designazione a maggioranza del proprio rappresentante, in quanto tale criterio non soddisfa comunque l'esigenza che "ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità"».
Viene da chiedersi come pensa, la Corte, possa essere gestito il controllo analogo in società con centinaia di soci. Lasciamo perdere, comunque, la questione tecnica. Il punto è comprendere quale debba essere il ruolo della Corte, ovvero se quello di indirizzare e di migliorare la qualità delle delibere amministrative, magari tollerandone alcune lacune (cfr. Sezione di Controllo per la Liguria, del n. 51/2023/PASP) oppure quello di ergersi ad arcigno censore, con il risultato di ostacolare processi che, sul piano territoriale, si rendono necessari.