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Servizio rifiuti, ok alla proroga del contratto se l'Ato è in ritardo e la gestione va in emergenza

Anac conferma comunque la consolidata linea interpretativa che pone in capo agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali la competenza sulle gare per i nuovi affidamenti

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di Enrica Daniela Lo Piccolo

Il mancato affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per assenza di offerte da parte dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, unitamente a una situazione di emergenza gestionale nel settore consentono a un singolo Comune di prorogare il contratto di servizio esistente, non potendo gestire in proprio la gara per il nuovo affidamento.

L'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 536/2020 ha riconosciuto la legittimità del comportamento di un'amministrazione comunale che ha dovuto far fronte a una serie di problemi nelle procedure per l'aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio.

Il caso analizzato dall'Anac riguarda un ente che ha dovuto prorogare il servizio esistente in prima battuta per i rallentamenti dovuti alla costituzione e all'attivazione del nuovo soggetto deputato a governare l'ambito territoriale ottimale, utilizzando la facoltà concessa dal contratto di servizio in essere.

Successivamente, la gara indetta dall'ente di governo dell'Ato è andata deserta per il lotto che interessava il Comune, che, quindi, si è avvalso di una particolare facoltà concessa dalla legge regionale, chiedendo la configurazione del territorio come ambito a sé e invitando l'ente di governo a indire una nuova gara.

Anche la nuova procedura, finalizzata a individuare un gestore provvisorio, ha avuto problemi, per la rinuncia dell'aggiudicatario e per l'impossibilità di affidare al secondo in graduatoria.

Il Comune, tuttavia, si è trovato nell'impossibilità di gestire in proprio un nuovo affidamento, in ragione della competenza esclusiva in materia dell'ente di governo dell'ambito territoriale, dovendo quindi ricorrere a ulteriori proroghe del vecchio contratto di servizio, per poter assicurare la gestione delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle more dell'effettuazione della nuova gara.

L'amministrazione comunale, peraltro, ha dovuto far leva sullo strumento della proroga tecnica per evitare una soluzione di continuità del servizio, a fronte di una situazione emergenziale diffusa nel contesto territoriale regionale, pervenendo comunque alla formalizzazione di un nuovo contrato derivante dallo scorrimento della graduatoria della gara-ponte e avendo in prospettiva un nuovo gestore, nel frattempo individuato dall'Ato con una nuova procedura su base pluriennale.

L'Anac, rilevando le problematiche determinate dalle varie questioni operative, ribadisce la posizione interpretativa , in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, per cui, una volta scaduto il contratto, l‘amministrazione deve, qualora abbia ancora la necessita di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, tempestivamente effettuare una nuova gara pubblica.

Secondo l'Autorità, la proroga è infatti uno strumento eccezionale il cui ricorso deve essere giustificato dall‘oggettiva impossibilita di attivare i normali meccanismi concorrenziali ed è consentita solo se già prevista ab origine e comunque entro termini determinati. Ogniqualvolta il contratto scade e si procede a una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa deve essere equiparata a un affidamento senza gara.

Tuttavia, in relazione al particolare caso, l'Anac considera corretto il comportamento del Comune, rilevando anzitutto che spettava all'ente di governo dell'ato provvedere tempestivamente all'avvio della procedura in prossimità della scadenza del contratto originario, bandendo una gara o quanto meno programmando l‘affidamento in modo da assicurare l‘avvicendamento nella gestione senza interruzioni ed evitare così il ricorso alle proroghe contrattuali. L'Autorità conferma quindi la consolidata linea interpretativa che pone in capo agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali la competenza a sviluppare le gare per i nuovi affidamenti dei servizi a rete, senza che i singoli Comuni possano operare autonomamente, anche in via transitoria.

Inoltre, l'Anac chiarisce come alcune situazioni verificatesi (rinuncia dell'affidatario della gara ponte, problemi relativi al secondo classificato) non possano essere imputabili all'amministrazione comunale e costituiscano presupposto che consente l'utilizzo della proroga, al fine di assicurare la continuità del servizio.

Enrica Daniela Lo Piccolo

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