Personale

Smart working, il 50% diventa il parametro minimo

Le modalità che verranno definite da uno o più decreti del ministro della Pubblica amministrazione

di Consuelo Ziggiotto

Il lavoro agile non è più l'unica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ma è una delle modalità ordinarie. La modifica all'articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020, in sede di conversione del decreto Agosto, conduce al di fuori della previsione che ha visto il lavoro agile applicato ope legis, rappresentandosi ora come un'opzione tra le diverse modalità con le quali rendere la prestazione lavorativa.

Il progressivo rientro alla normalità è accompagnato contestualmente da un'indicazione precisa contenuta nell'ambito dell'artiolo 3, comma 3, del Dpcm 13 ottobre 2020 laddove si dispone che il lavoro agile va incentivato con modalità che verranno definite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica amministrazione.

Questo a conferma dell'uscita dall'intervallo di tempo che lo ha visto applicato a tutti i lavoratori a esclusione dei soggetti impiegati in attività indifferibili da rendere in presenza

La più recente previsione contenuta nel Dpcm prosegue nell'istruire le pubbliche amministrazioni ad adoperarsi nel garantire e applicare il lavoro agile ad almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in quella modalità. Il riferimento specifico contenuto nel decreto, in relazione al numero di dipendenti ai quali assicurare la possibilità di lavorare in smart working è quello contenuto all'articolo 263 del decreto Rilancio, con una precisazione in più che lascia chiaramente intendere che non si possa scendere al di sotto della soglia del 50% dei dipendenti che svolgono attività «agilmente lavorabili».

L'incentivazione al lavoro agile appare come un congiuntivo esortativo che diventa però imperativo categorico per la quota parte del 50% dei lavoratori potenziali beneficiari dello strumento organizzativo.

Il futuro ci aspetta pronti a ricevere istruzioni specifiche concernenti le modalità con le quali applicare il lavoro agile, fino ad allora e comunque fino al 31 dicembre, prevalgono le disposizioni contenute nell'ambito dell'articolo 263 del Dl 34/2020 che legittima l'applicazione del lavoro agile con le modalità semplificate specificate nel decreto Cura Italia, vale a dire in deroga agli obblighi informativi e all'obbligo di sottoscrizione di un accordo con il lavoratore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©