Fisco e contabilità

Smart working, esente da Irpef il rimborso delle spese sostenute dal dipendente

I costi rimborsati per consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro non sono tassabili

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di Federico Gavioli

Le somme corrisposte dal datore di lavoro per rimborsare i propri dipendenti che eseguono la prestazione lavorativa in smart working sono escluse da tassazione Irpef, poiché non costituiscono redditi di lavoro dipendente; è il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 314/2021.

Il quesito
Un datore di lavoro volendo sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello, ovvero adottare un regolamento aziendale senza, pertanto, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, avente a oggetto il trattamento economico e normativo dei propri lavoratori che svolgono la loro attività con le modalità del lavoro agile, cosiddetto smart working ha chiesto all'agenzia delle Entrate come vada considerato ai fini Irpef il rimborso delle spese sostenute dai propri dipendenti per effettuare il lavoro in questa modalità.
Stante il richiamato contesto normativo che si occupa degli aspetti giuslavoristici dello smart working, il datore di lavoro istante ha ritenuto di dover tenere indenni i dipendenti dalle spese che si troveranno a sostenere per ragioni lavorative quando opereranno presso la propria abitazione.
Al riguardo, il datore di lavoro intende concedere a ogni dipendente una somma a titolo di rimborso delle spese delle quali il lavoratore si deve far carico per poter svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile anziché presso i locali dell'azienda.
L'analisi condotta ha portato a ritenere adeguato un rimborso di 0,50 centesimi per ogni giorno di lavoro in smart working; in particolare il datore di lavoro ha prodotto una tabella in cui, per ogni «tipologia di spesa», è indicato il «risparmio giornaliero per la società» e il «costo giornaliero per il dipendente in smart working», stimato. Nell'analisi ha preso in considerazione il consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada e i costi per l'utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo). Inoltre, il datore di lavoro ha valutato che il lavoratore nel periodo invernale ha utilizzato un sistema di riscaldamento per un'ora al giorno.
La finalità dell'istanza è quella di avere chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di rimborso ai propri dipendenti, in smart working, ed in particolare di sapere se le somme erogate possano essere escluse, o meno, dal reddito di lavoro dipendente.

La risposta delle Entrate
L'agenzia delle Entrate ha ricordato che in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, del ministero delle Finanze, ha affermato che in generale possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, ad esempio, per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta per le fotocopie o della stampante, le pile della calcolatrice, eccetera.
L'agenzia delle Entrate ha osservato che nell'ipotesi prospettata, il datore di lavoro istante rappresenta che il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti a individuare costi risparmiati dallo stesso datore che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.
Sulla base di questa considerazione, i tecnici delle Entrate hanno ritenuto corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente, possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro; pertanto, le somme erogate al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti, attraverso le modalità rappresentate nell'istanza, non sono imponibili ai fini Irpef.

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