Smart working, per gli enti locali nessun obbligo di adottare il Pola entro il 31 gennaio
Piano operativo e regolamento del lavoro agile: confini da tracciare
Il Pola non è obbligatorio e per gli enti locali non vale la scadenza del 31 gennaio, non ultimo, va tenuto distinto dal regolamento sul lavoro agile.
Se non bastasse la schietta lettura delle norme di riferimento, a partire dall' articolo 14 della legge 124/2015, soccorrono, nel circoscrivere portata e natura del Piano Operativo del Lavoro Agile, le linee guida emanate dal Dipartimento per la Funzione pubblica nel dicembre scorso.
Innanzitutto giova ricordare, in un momento in cui tanti enti pensano, per una lettura erronea, di dover approvare il documento entro fine mese, che non solo non esiste alcuna sanzione in caso di mancata adozione, ma che è la stessa fonte legale a prevedere l'opzione chiarendo quale percentuale minima di applicazione dello smart working (il 30% dei dipendenti che ne facciano richiesta) è imposta agli enti che non adottano il piano.
Coerentemente il Dfp richiama l'ipotesi nelle linee guida, ma non solo: per superare l'equivoco per cui la data prevista all'articolo 14 per l'adozione del Pola (il 31 gennaio di ciascun anno) sia malintesa dagli enti locali, le istruzioni ministeriali rammentano che per questi valgono sempre le disposizioni del Tuel, e segnatamente l'articolo 169 comma 3-bis, in base al quale il Piano della performance (di cui il Pola è una integrazione eventuale) è unificato nel Peg e di questo segue perciò i termini di adozione, cioè venti giorni dall'approvazione del bilancio previsionale.
Occorre poi ridefinire il ruolo del Pola, tema fortemente promosso e strumento indubbiamente centrale nella politica del ministero per il decollo del lavoro agile. Ridefinizione necessaria dal punto di vista delle sue funzioni e contenuti, partendo dalla considerazione che la sua natura non è assolutamente regolamentare.
Tutto ciò non certo per infiacchirlo: chiarire i contenuti del piano, tracciarne i confini, è utile a rafforzarlo, semmai, lì dove ci sono fondati timori che si aggiunga alla schiera degli atti di scarsa o nulla efficacia che talvolta le pubbliche amministrazioni producono per obbligo di legge, quando la logica dell'adempimento sovrasta e soffoca i migliori intenti del legislatore.
Il Pola, sia detto, è altra cosa rispetto al regolamento per il lavoro agile, strumento che ogni amministrazione è bene adotti, se già non ne dispone, per disciplinare le modalità di richiesta, concessione, organizzazione e gestione datoriale del rapporto di lavoro, quando viene reso in quella speciale modalità. Non serve, il piano, a tracciare i procedimenti attraverso i quali i dipendenti possono fare richiesta di lavorare agilmente, o secondo quali priorità possano e debbano essere accontentati. Né serve a stabilire per quanti giorni si può lavorare agilmente, a definire le fasce di contattabilità, a disciplinare il diritto alla disconnessione o a declinare secondo quali principi si attui una rotazione tra i dipendenti.
Infine, evidentemente, esso non ricomprende l'accordo individuale, imposto infatti dall'articolo 18 di un'altra legge, la n. 81/2017: accordo che tornerà a essere obbligatorio terminata l'emergenza e che proprio del regolamento sarà un possibile allegato.
Il Pola, non per nulla aggregato allo strumento programmatorio della performance annuale, serve invece a demarcare la volontà precisa di investire, specialmente e specificamente, nello smart working e nella rivoluzione organizzativa, e prima ancora culturale, che lo accompagnano.
A tracciare e rafforzare le politiche dell'ente in favore dell'attuazione della modalità agile, a definire le risorse, gli strumenti, i percorsi e di questi le tappe; a inquadrare i soggetti incaricati di intraprendere e guidare il cammino. A valorizzare lo smart working dentro e fuori dall'amministrazione, valutandone gli impatti su un piano trasversale; e assai bene lo chiariscono le linee guida con l'ampio spazio a questo dedicato, a raccordare, attraverso la definizione di obiettivi specifici, smart working e misurazione e valutazione della performance. Giacché senza un incremento vero della performance delle pubbliche amministrazioni, tema del quale si alimentano le perplessità dei critici, il percorso potrebbe dirsi sostanzialmente fallito.