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Smart working integrale nella Pa solo per i fragili e fino al 30 settembre

L'accordo individuale al pari di prima va sottoscritto e deve regolare la modalità con cui la prestazione è resa a distanza

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di Consuelo Ziggiotto

Slitta al 30 settembre l'obbligo per il datore di lavoro pubblico e privato, di assicurare il lavoro agile ai lavoratori fragili. La conversione del Decreto Lavoro prolunga di altri tre mesi l'impegno a una tutela che va riconosciuta come diritto e non già come un criterio di precedenza nell'accesso alla formula del lavoro a distanza.

La norma genitrice del diritto allo smart working dei fragili è, da ultima, quella contenuta nella legge di Bilancio all'articolo 1, comma 306 (Legge 197/2022), ripresa nel suo termine di scadenza in prima battuta in conversione del Decreto Milleproroghe e ora posticipata, nella sua vigenza, fino a fine settembre.

Le mosse del datore di lavoro pubblico si devono ripetere con identiche modalità rispetto al passato. Va assicurato il lavoro agile ai lavoratori fragili anche oltre l'ostacolo della prevalenza del lavoro reso in presenza, limite che invece rimane valido per tutte le altre categorie di lavoratori pubblici.

Nessuno sconto sull'accordo individuale che al pari di prima, deve essere sottoscritto e deve regolare la modalità con la quale la prestazione lavorativa è resa a distanza.

Anche la definizione del lavoratore fraglie rimane quella enunciata nella legge di bilancio. Sono lavoratori fragili i dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, condizioni e patologie che sono certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.

Il diritto al lavoro agile integrale si realizza ovviamente a condizione che l'attività cui è adibito il lavoratore fragile si presti a essere resa a distanza, dove questo non accade va tentata la strada della diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento e dove ancora questo non bastasse, l'assenza del lavoratore confluisce nel comporto dove giustificata da un certificato medico telematico.

Sono infine replicate le differenze tra privato e pubblico in tema di diritto al lavoro agile per i genitori con i figli under 14. Slitta infatti al 31 dicembre, ma solo per i lavoratori del settore privato, il diritto al lavoro agile anche senza accordo individuale (articolo 90 del decreto rilancio).

Pari tutela non può essere fatta valere dai genitori lavoratori pubblici ai quali la legge 81/2017 e il contratto collettivo, riconoscono soltanto una facilitazione nell'accesso alla formula del lavoro a distanza, facilitazione che non risulta essere altrettanto protettiva quanto il diritto espressamente enucleato per i lavoratori del settore privato, genitori di figli under 14.

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