Fisco e contabilità

Società consortile, servizi aggiuntivi e trattamento accessorio: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ CONSORTILE
Il rinvio integrale operato dall'articolo 7, comma 7, lettera d), del Dlgs 175/2016, nell'assoggettare la fattispecie delle trasformazioni societarie agli stessi oneri di motivazione analitica previsti per i casi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni, implica la necessità di esplicitare in modo esaustivo non solo le ragioni, di fatto e di diritto, giustificative della decisione di modificare la forma giuridica della società partecipata, ma anche di operare una rivalutazione complessiva circa la sussistenza dei requisiti di mantenimento della partecipazione pubblica nella società risultante dalla trasformazione. In questo contesto, l'attribuzione a una società a controllo pubblico dello scopo mutualistico tipico dei consorzi, possibile in base al combinato disposto degli articoli 2602 («Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese») e 2615-ter del codice civile («Le società … possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602») non incontra alcun particolare limite normativo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE N. 135/2021

INCREMENTO DEI FONDI E SERVIZI AGGIUNTIVI
L'articolo 43, comma 4 della legge 449/1997 è richiamato anche dall'articolo 119 del Tuel, secondo cui «in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, [...] le Province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione [...] con soggetti pubblici o privati». Questi concetti sono stati infine ripresi, per il personale non dirigente, dall'articolo 15, comma 1, lettera d), del Ccnl 1° aprile 1999 (nel testo previsto dall'articolo 4, comma 4, del Ccnl 5 ottobre 2001), che prevede che gli enti possano utilizzare, in sede decentrata «la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell' articolo 43, della legge 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali». Il quarto comma dell'articolo 43 della legge 449/1997 costituisce disposizione volta a consentire l'acquisizione di "nuove" risorse finanziarie da destinare all'incentivazione del personale, senza gravare in alcun modo a carico dei bilanci degli enti. Per quanto attiene in particolare alle convenzioni e ai contributi, si deve trattare di attività o servizi che non rientrino tra i compiti istituzionali dell'ente (si parla, infatti, di servizi aggiuntivi) il quale deve essersi dotato di un regolamento che individui con chiarezza le diverse prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, stabilisca le tariffe per ciascun servizio e, dunque, la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno effettivamente consentito il soddisfacimento della richiesta del cittadino utente.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 135/2021

VINCOLI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
I proventi da diritti e oneri da rilascio di cui all'articolo 32, comma 40, del Dl 269/2003 possono essere destinati a finanziare progetti finalizzati, da svolgere oltre l'orario di lavoro, relativi all'attività istruttoria connessa al rilascio di concessioni in sanatoria e possono costituire parte variabile del trattamento economico accessorio del personale a ciò impiegato, senza soggiacere ai vincoli di cui all' articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 purché specificamente deliberate, regolamentate e oggetto di disciplina di dettaglio in sede di contrattazione collettiva. Il legislatore, però, ha consentito l'autonoma finanziabilità di progetti lavorativi volti alla definizione delle pratiche di «condono edilizio», solo con le entrate costituite dall'aumento del 10 per cento dei diritti e oneri per il rilascio dei titolo abilitativi edilizi delle domande di sanatoria (ove deliberato dal competente Consiglio comunale), ma non con quelle derivanti dal 50 per cneto di quanto versato a titolo di oblazione nell'ambito del medesimo procedimento «premiale», a ciò ostando il differente tenore letterale del disposto normativo di riferimento.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BASILICATA - PARERE N. 69/2021

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