Società in house, via libera all'accesso agli atti sulle selezioni del personale
Un privato che svolge attività di pubblico interesse deve assicurare l'ostensione di documenti amministrativi sul servizio collettivo reso
Il Tar Venezia (ordinanza n. 1140/2022) ha chiarito che un soggetto privato che svolge attività di pubblico interesse rientra tra le figure obbligate ad assicurare l'accesso ai documenti amministrativi riferiti al servizio collettivo reso. Per documenti amministrativi devono intendersi tutti gli atti che pur di natura privatistica sul piano oggettivo siano comunque inerenti, in modo diretto o strumentale, alle attività di erogazione di servizi generali. Secondo il Tar lagunare, quindi, anche gli atti delle procedure selettive per assumere nuovo personale devono essere qualificati come documenti amministrativi accessibili: l'ambito di attività connesso all'instaurazione dei rapporti di lavoro, da esperirsi mediante procedure di tipo concorsuale, essendo strumentalmente connesso allo svolgimento dei servizi collettivi in cura dell'ente pubblico deve ritenersi compreso tra le attività di interesse sociale; e pertanto assoggettato al diritto di accesso degli interessati.
Nel nostro ordinamento sono presenti diverse tipologie di soggetti privati o privatizzati cui sono attribuite prerogative pubblicistiche; tali da consentire che i relativi atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento e concernenti attività di pubblico interesse, possano essere considerati documenti amministrativi sui quali riconoscere il diritto di accesso; indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro natura sostanziale.
Nella vicenda destinatario dell'istanza d'accesso era una società in house. Secondo il Tar in quanto affidataria di servizi pubblici, la società in parola rientrava nel novero degli organismi di diritto pubblico il cui elemento fondante è riconducibile alla rilevanza degli interessi generali perseguiti; trattandosi di organismi istituiti specificatamente per soddisfare esigenze di interesse collettivo. E non vi è dubbio che la cura concreta di interessi della collettività corrispondenti ai servizi resi debba rispondere ai corretti parametri gestionali sul piano dell'imparzialità, del buon andamento e della trasparenza. Secondo il Tar veneziano in casi come quello in vicenda è innegabile che il rapporto di lavoro al servizio di tali soggetti implichi lo svolgimento di attività strettamente connesse e quindi funzionali all'opera di gestione dei servizi pubblici. Tale conclusione vale anche rispetto agli atti con cui avviene la selezione del personale che portano alla scelta dei concorrenti più idonei, preparati e capaci; ed incidono direttamente sulla qualità del servizio reso.
Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha infatti assoggettato le procedure di reclutamento dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica a specifiche procedure selettive di tipo concorsuale volte ad assicurare il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità; nonché dei principi sanciti dall'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pa in riferimento al reclutamento del personale.