Fisco e contabilità

Somma urgenza contratti decentrati, locazioni e imposta di soggiorno: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Somme urgenze

Il responsabile dell’ufficio proponente alla Giunta, adempiente entro il termine dei venti giorni, non assume alcuna obbligazione civile di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della ditta pregiudicata dalla perdita dell’utile d’impresa, qualora l’inadempimento temporale afferisca alla fase successiva della procedura di liquidazione e pagamento, nella quale viene in rilievo il secondo termine dei trenta giorni, che rimane estraneo alle competenze tecniche e procedimentali espletate nella somma urgenza in relazione al primo termine di venti giorni, previsto nella medesima sequenza specificata dalla stessa disposizione normativa prevista dall’articolo 191 del Tuel.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 79/2024

Fondo contrattazione decentrata in assenza di bilancio

Preliminarmente alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, è necessario acquisire la certificazione del collegio dei revisori sulla compatibilità̀ dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio. L’assenza del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa impedisce tale verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. La compatibilità a cui fa riferimento l’articolo 8, comma 4, del Ccnl del 16.11.2022, assume carattere meramente “procedimentale”, presupponendo, in ogni caso, l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento al fine del completamento dell’iter previsto dall’ordinamento per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. Solo quando si completa l’intero iter l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità). La costituzione del fondo, difatti, è un atto unilaterale (determinazione a contrarre) che va adottato da parte del dirigente prima possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l’ente.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 81/2024

Riduzione canone di locazione attivo

La natura privatistica del contratto di locazione e la gestione negoziale delle sue sopravvenienze, pur rientranti nel raggio d’azione dell’ente in ragione della sua capacità giuridica generale, non sono prevalenti rispetto alle prescrizioni che il legislatore detta in tema di principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e di gestione delle risorse pubbliche improntate ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il Comune ha l’obbligo di valorizzare i beni pubblici traendone il massimo risultato possibile a esclusivo beneficio della comunità amministrata, anche riguardo alla disciplina europea agli aiuti di Stato. Pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, il Comune individua - a seguito di un adeguato percorso motivazionale - la migliore opzione concretamente praticabile nel caso concreto (e, naturalmente, senza che il Comune assuma rischi impropri) e, nel rispetto dell’intangibilità del principio dell’equilibrio di bilancio, assicurerà la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Parere n. 17/2024

Gestione imposta soggiorno

Il gestore è contemporaneamente, da un lato, responsabile d’imposta e, dall’altro, esattore per conto dell’erario. Fino a quando non verranno corrisposte, le somme dovute dagli ospiti o dal gestore appartengono al patrimonio dei medesimi e non già a quello dell’ente locale. Non si configura, in questo caso, un maneggio di denaro pubblico e, conseguentemente, nemmeno l’obbligo di presentazione del conto giudiziale. In siffatta evenienza, l’eventuale mancato pagamento dell’imposta da parte degli obbligati, in via principale o successiva, è sanzionato alla stregua di un inadempimento tributario. Diversamente, una volta riscosse, le somme dovute diventano denaro pubblico e il gestore, come esattore, acquisisce la qualità di agente contabile. Egli è perciò tenuto alla presentazione del conto giudiziale, assoggettato al giudizio di conto e, al ricorrere dei relativi presupposti, anche destinatario dell’azione risarcitoria, qualora se ne prospetti una responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata.
Sezione regionale giurisdizionale della Liguria - Sentenza n. 21/2024

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