Spazi assunzionali, agenti contabili, giudizio di conto: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Cessione degli spazi assunzionali
La disposizione derogatoria, prevista dall’ultimo inciso dell’articolo 32, comma 5, Tuel, ai sensi del quale «i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte», non può essere applicata a enti diversi dall’Unione dei Comuni. A tale fattispecie organizzativa non è, sia per natura giuridica che per conformazione morfologica e organizzativa, riconducibile l’assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti, con la conseguenza che la possibilità non rientra nel perimetro applicativo dell’articolo 32, comma 5, Tuel.
Sezione regionale di controllo delle Marche – Parere n. 106/2024
Utilizzo carte di credito e agenti contabili
L’utilizzo di una carta di credito o di una carta di credito ricaricabile di un’amministrazione non comporta ex se l’assunzione della qualifica di agente contabile da parte dell’utilizzatore. Alle operazioni poste in essere con questo strumento di pagamento consegue la qualificazione dell’utilizzatore della carta di credito come un ordinatore secondario della spesa e come tale tenuto a presentare un rendiconto amministrativo alla stessa amministrazione di appartenenza. Per contro, nel caso di utilizzo di una carta di credito, anche ricaricabile, dell’amministrazione da parte di un economo, e con utilizzo di tale strumento per porre in esame la gestione allo stesso affidata, si ritiene che le operazioni poste in essere debbano, comunque, trovare evidenziazione nel relativo conto giudiziale, se relative a spese qualificabili, anche dal punto di vista soggettivo, in quanto operate dall’economo avente formalmente tale qualificazione nell’ambito dell’organizzazione dell’amministrazione, come economali e rientranti nella valutazione di legittimità/regolarità che lo stesso deve effettuare.
Sezione giurisdizionale del Lazio – Sentenza n. 302/2024
Giudizio di conto e versamento importo irregolarità
Il versamento da parte dell’agente contabile, di un importo esattamente corrispondente alla somma delle irregolarità rilevate, consente l’applicazione dell’articolo 149, secondo comma Cgc, laddove prevede che «quando il Collegio riconosce che i conti furono saldati […] pronuncia il discarico [dell’agente dell’amministrazione]». Pertanto, in applicazione della succitata disposizione il contabile deve essere discaricato da ogni addebito e il giudizio sul conto iscritto chiuso, essendo cessata la materia del contendere. Per quanto riguarda le spese, la decisione è dovuta ogni qual volta il giudizio di conto (superando l’ipotesi della diretta estinzione del conto su conforme proposta del relatore, senza accedere alla fissazione dell’udienza) venga trattato con celebrazione di apposita udienza collegiale, unica sede dove, superando la antica fictio della costituzione del contabile sin dal deposito del conto (pur riprodotta dall’articolo 140, comma 3 Cgc), si invera l’effettivo contraddittorio tra le parti e trovano soluzione le questioni poste dal magistrato relatore e le opposte domande.
Sezione giurisdizionale della Campania - Sentenza n. 338/2024
Accrual: la valutazione delle immobilizzazioni materiali in base all’Itas 4, ammortamenti
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel