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Speciale Piao/2 - Tra pianificazione strategica e piano delle performance

La necessità di riallineamento degli obiettivi strategici dell'ente locale con gli altri documenti di programmazione

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di Marco Berardi e Andrea Ziruolo

A seguito del via libera al Piao da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 2 dicembre 2021, è stato fornito lo «schema tipo del Piao» che nei prossimi mesi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali comprese nell'articolo 6 del Dm 80/2021 dovranno adottare con modalità diverse in relazione al numero dei propri dipendenti (inferiore o superiore a 50).

Preso atto dello «schema tipo» descritto nel contributo introduttivo di questo speciale, ciò che dallo stesso emerge è senz'altro la necessità di riallineamento degli obiettivi strategici dell'ente locale con gli altri documenti di programmazione, affinché la declinazione operativa che ne consegue tenga conto del nuovo orientamento di fondo che il legislatore ha attribuito al "Valore Pubblico" nella pianificazione delle attività delle Pa.

Focalizzando la nostra analisi sugli enti locali, è opportuno ricordare che l'allegato 4.1 al Dlgs 118/2011 individua nel Dup il documento unico per la programmazione dell'ente locale in cui la Sezione Strategica (SeS) e Sezione Operativa (SeO) hanno archi temporali di programmazione differenti, di 5 anni la SeS) e di 3 anni la SeO. In questa circostanza emerge il primo elemento di frizione tra Piao e Dup nel differente orizzonte temporale e il suo periodo di aggiornamento/monitoraggio. Infatti, il contenuto della sottosezione 2.1 del Piao, dedicata al "Valore Pubblico", ha un orizzonte temporale di tre esercizi come la SeO del Dup ma non come la SeS di cui condivide il contenuto strategico della programmazione. Questo disallineamento si può superare solo allineando il contenuto del Piao a quello della SeO attraverso un intervento chiarificatore sul punto da parte del legislatore.

Quanto sopra prospettato trova ulteriore riscontro nell'integrazione del piano delle performance da parte del Piao (sezione 2.3). Infatti, se ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 169 del Tuel nel Peg sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance, ecco come il principio contabile della coerenza deve essere esteso anche al Piao in cui tutti i documenti di programmazione che vi confluiscono dovranno essere allineati con il Dup e il bilancio di previsione.

Altra criticità è rinvenibile nei tempi di monitoraggio delle sottosezioni "Valore Pubblico" e "performance". Per gli articoli 6 e 10, comma 1, lettera b) del Dlgs 150/2009, il loro aggiornamento è annuale mentre per la Sezione 3 del Piao "Organizzazione e capitale umano" il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance, di competenza degli Oiv, deve essere effettuato triennalmente.

L'Oiv o analogo organismo di controllo in base al Dlgs 150/2009, per lo svolgimento delle proprie funzioni, deve avvalersi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione delle amministrazioni, strumenti questi ad oggi non ancora del tutto valorizzati in moltissimi enti locali che d'ora in poi si troveranno fortemente pressati dal nuovo dettato legislativo. Sarà quindi responsabilità degli Oiv monitorare la qualità della programmazione del Piao e la coerenza con la programmazione in generale evitando, però, di sovrapporsi con le funzioni ex-articolo 239 del Tuel affidate all'organo di controllo contabile. Anche in questa circostanza sarebbe opportuno un intervento legislativo mirato a chiarire chi deve fare cosa, correlando i riferimenti temporali del Piao con gli altri documenti di programmazione, in particolare contabile.

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