Spesa per il personale, compensi avvocatura, indennità di funzione e soccorso finanziario: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Limiti di spesa per il personale
Negli enti di minore dimensione la programmazione della spesa di personale a tempo indeterminato avviene logicamente dopo la verifica del rispetto del limite generale previsto dall’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006 (relativo all“an” della capacità assunzionale). Oltre a ciò, gli enti territoriali sono tenuti a dare un’applicazione sia cumulativa che successiva, ai diversi limiti delineati dalle norme prese in considerazione. Per cui l’ente sarà tenuto: in primo luogo a riscontrare il rispetto del tetto complessivo di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006; successivamente a effettuare gli adempimenti e le verifiche previste dall’articolo 33 del decreto legge n. 34/2019, per accedere alla disciplina contabile di maggior favore delle assunzioni fondate sul criterio della “sostenibilità finanziaria”, pena l’applicazione della regola del turn-over, nella percentuale del 100 per cento della spesa ovvero, di quella più restrittiva prevista dallo stesso articolo 33 comma 2, in caso di allocazione del coefficiente al di sopra del valore soglia “massimo” per fascia demografica (articolo 4 comma 1 del Dm 17 marzo 2020).
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 11/2025
Regolamento dell’avvocatura
In tema dei compensi, previsti dall’articolo 9 del Dl 90/2014, non occorre acquisire sulla proposta di regolamento riguardante l’avvocatura comunale il parere preventivo del collegio di revisione contabile dell’ente locale, analogamente a quanto accade per il contratto decentrato integrativo su base annua, trattandosi di fonti di regolazione diverse, ciascuna con il proprio tracciato normativo di formazione della fattispecie. L’adozione dell’atto rientra nella sfera di auto-regolamentazione dell’organo esecutivo dell’ente assurgendo a espressione del generale potere di macro-organizzazione degli uffici in applicazione dell’articolo 48, comma 3 Tuel, disposizione che ha rimesso alla competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali. Pertanto, non si rinviene una norma che preveda il preventivo parere del collegio dei revisori sulla proposta di delibera di giunta volta all’approvazione del regolamento in commento, diversamente dalle ipotesi tipizzate in cui il legislatore statuisce in termini di obbligatorietà del parere sulle proposte di deliberazione, espressione per lo più, in tali casi, della volontà collegiale del consiglio comunale, titolare del potere di indirizzo politico e di controllo dell’ente.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 17/2025
Classe demografica per l’indennità degli amministratori
Dall’evoluzione normativa intervenuta in materia remunerazione degli amministratori (in ultimo con la legge 234/2021) appare pacifica l’intenzione del legislatore di rafforzare l’incentivo economico degli amministratori locali attraverso l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo delle indennità di funzione a essi spettanti, rapportandole, ai fini della individuazione delle classi demografiche di collocazione degli enti, al parametro della popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
Sezione regionale di controllo della Basilicata - Parere n. 11/2025
Soccorso finanziario
Secondo l’articolo 14 del Dlgs 175/2016 laddove non risultino riscontrabili condizioni di pacifica ed evidente straordinarietà, il “soccorso finanziario” non è ammesso. Questa è la regola generale in tema di soccorso finanziario in favore di organismi a partecipazione pubblica e il principio vale, a maggior ragione, relativamente all’ammissibilità di interventi nei confronti di società poste in stato di liquidazione, che restano in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al sol fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali. Ove si decidesse di effettuare dei trasferimenti diretti a colmare l’incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in sostanza si realizzerebbe “un’operazione economica equivalente a un accollo – seppur parziale - dei debiti della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico e, anzi, si giungerebbe al paradosso di sconfessare la scelta originaria di operare per mezzo di una società di capitali piuttosto che in forma diretta”. Giova sottolineare che trasferimenti straordinari sarebbero ammessi solo “a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma […] purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento”, nella prospettiva, quindi, della prosecuzione dell’attività sociale. Di contro, tale possibilità è vietata nei confronti di società che non sono più in grado di proseguire utilmente la loro gestione e per le quali, proprio per tali ragioni, si è ritenuto di procedere con un concordato liquidatorio. Il divieto, in tal caso, costituisce una sorta di “presunzione legale” di contrarietà all’interesse pubblico del finanziamento stesso, per l’acclarata incapacità di prosecuzione dell’attività.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Parere n. 19/2025