Fisco e contabilità

Spese correnti, canone unico e agente contabile: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Avanzo per spese correnti

Ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del Dlgs. 267/2000, l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare al finanziamento di spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette, aventi carattere non permanente, la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione definitivamente accertato, nel rispetto del tassativo ordine di priorità stabilito dalla legge. Con specifico riferimento ai costi di mantenimento di minori posti a carico dei Comuni in forza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che queste spese non sono fisse né costanti nel tempo, e sono escluse dalla disponibilità valutativa del Comune, «il quale è tenuto a sopportarle comunque a fronte dell’ordine giudiziale, ovvero al ricorrere dei presupposti di necessità in qualunque tempo questi intervengano». Simili oneri, si è detto, presentano «gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità» che, come poc’anzi evidenziato, costituiscono «fattori qualificanti delle spese elencate all’articolo 187, comma 2, del Tuel». È stato pure specificato che la titolarità della funzione amministrativa del servizio sociale e il protrarsi nel tempo del collocamento presso la struttura protetta non sono, di per sé, elementi sufficienti ad attribuire alle spese in questione il carattere della certezza che consentirebbe di qualificarle come spese permanenti.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 155/2024

Canone unico patrimoniale e riduzioni/esenzioni

I Comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest’ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali. L’esercizio, da parte di un ente locale, di tali facoltà discrezionali, trovando direttamente fonte nel dettato legislativo statale, non produce una disparità di trattamento fra titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo di suolo pubblico o fra le varie aree del territorio nazionale, purché (la disparità) sia mantenuta nell’ambito della cornice, in particolare di tipo finanziario, prevista dalla normativa primaria. Pur non prevedendo la legge direttamente un limite temporale per le fattispecie di riduzione o esenzione, principi di buona amministrazione e sana gestione finanziaria suggeriscono la predeterminazione di un termine massimo di durata, parametrato, ad esempio, al ciclo della programmazione di bilancio, in modo da poter monitorare le minori entrate prodotte e darvi adeguata tempestiva copertura nel caso in cui i risultati della gestione finanziaria non rispettino le previsioni.
Sezione regionale di controllo della Liguria - Parere n. 162/2024

Utilizzo carte di credito

La giurisprudenza di merito (Appello Milano, III, 15/02/2016, n. 544) ha ricondotto il rapporto riguardante l’utilizzo della carta di credito, con riferimento alla relazione tra l’utilizzatore dello strumento di pagamento e l’impresa emittente del medesimo, alla fattispecie del mandato irrevocabile e, con riferimento alla relazione tra la banca emittente e i terzi beneficiari dei pagamenti, alla fattispecie della Delegazione di pagamento, prevista all’articolo 1269 del codice civile, che ha una funzione immediatamente solutoria. Questo comporta che, con il pagamento mediante carta di credito, l’assegnatario dispone direttamente del denaro pubblico e vada pertanto qualificato quale agente contabile.
Sezione giurisdizionale regionale della Liguria - Sentenza n. 54/2024

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