Spese legali, polizia locale, in house, azienda speciale e Fpv: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Proroga accertamenti, mutuo, liquidazione spesa e competenze Osl: le massime della Corte dei conti.
Spese registrazione sentenze e debiti fuori bilancio
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 194 del Dlgs 267/2000 riguarda la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive”, concetto che include, tutte le spese del giudizio comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti adottati in quella sede. Stante il consolidato orientamento della giurisprudenza civile nel ritenere che l’onere del pagamento delle spese di registrazione è a carico della parte soccombente, ancorché il giudice non lo abbia specificamente precisato, si sottolinea la sussistenza, in capo all’ente, del diritto di esercitare l’azione di regresso.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Parere n. 71/2025
Turno polizia locale e finanziamento
Le risorse previste dall’articolo 208 del Codice della Strada non possono essere destinate al finanziamento della gestione ordinaria del servizio di polizia municipale essendo necessaria una attività di programmazione che miri a realizzare obiettivi specifici la cui realizzazione giustifichi l’erogazione di “incentivi monetari” al personale impegnato nella realizzazione di questi progetti (in termini di maggiore produttività). Per questo motivo il Ccnl prevede che le risorse debbano passare per la contrattazione decentrata prevedendo che gli enti possano, di anno in anno, disporre l’incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate. La norma contrattuale evidenzia il carattere variabile di queste risorse la cui natura straordinaria, in termini di non prevedibilità e ripetibilità dell’entrata, non può consentire di finanziare spese a carattere ricorrente con il rischio di pregiudicare gli equilibri di bilancio. Da qui la necessità per la giurisprudenza contabile prima e per la contrattazione collettiva dopo, di ritenere finanziabile, ad esempio, le indennità di turno solo in presenza di progetti approvati di anno in anno e destinati al miglioramento della produttività e dei servizi resi con obiettivi misurabili al termine dell’esercizio.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 56/2025
Liquidazione società in house
L’estinzione parziale di un debito di una società in house in liquidazione nei confronti del Comune a mezzo di una datio in solutum e un pagamento in contanti per un valore complessivo inferiore al credito vantato dal Comune non può essere valutata, alla luce delle regole che governano la fase della liquidazione societaria, sotto il profilo della correttezza – non essendo vietata dall’ordinamento – né della conformità o meno ai principi di corretta gestione finanziaria e di tutela del patrimonio pubblico. È rimessa ai liquidatori, avuto riguardo al valore effettivo delle poste attive e passive del bilancio della società in house, la determinazione della modalità con cui provvedere, nei limiti delle risorse residue, al pagamento del debito maturato nei confronti del Comune. Detto credito, del resto, altro non è che il valore della quota che il socio ha diritto di ricevere, se e nei limiti in cui le attività superino le passività, quando esce dalla società o, come nel caso, quando la società viene liquidata.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 61/2025
Azienda speciale e razionalizzazione
In ragione del principio di legalità finanziaria e per esigenze generali di tutela dell’equilibrio del bilancio dell’ente locale, anche con riguardo (genericamente) all’azienda speciale, la sussistenza di una o più condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 20 del Dlgs n. 175/2016 comporta l’obbligo di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione dell’ente strumentale, anche tenendo conto delle condizioni di mercato e della coerenza dei criteri concorrenziali che devono essere correlati all’affidamento del servizio.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna - Parere n. 43/2025
Fpv e spese di investimento
Va rimarcata l’importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del fondo pluriennale vincolato, strumento essenziale al fine di avvicinare il momento dell’acquisizione delle risorse a quello del loro impiego secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. La costruzione di un adeguato cronoprogramma della spesa (sia per quanto riguarda le fasi di progettazione, sia in occasione della maturazione degli stati di avanzamento dell’intervento) e, in sintesi, l’efficace programmazione a ciò conseguente, dovrà pertanto essere assicurata « …in un’ottica di salvaguardia degli equilibri generali di competenza e di cassa sia del bilancio sia della gestione», così come il continuo e costante aggiornamento dei cronoprogrammi degli investimenti dovrà essere effettuato già a partire dallo studio di fattibilità economico-finanziaria e della progettazione.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna - Deliberazione n. 48/2025
L’autotutela e la motivazione degli atti tributari secondo la Cassazione
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel