Fisco e contabilità

Spese di rappresentanza, partecipate e responsabilità contabile: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Spese di rappresentanza

La giurisprudenza contabile definisce attività di rappresentanza quella che la pubblica amministrazione svolge al fine di manifestare la propria immagine nei confronti dei terzi, per accrescere il proprio prestigio e conseguire i vantaggi che derivano dall’essere conosciuta o dall’intrattenere rapporti con gli organi di vertice o con gli organi rappresentativi di altri enti, in modo confacente alle proprie finalità istituzionali. Se si ammettesse di ricondurre alle spese di rappresentanza quelle genericamente destinate alla cittadinanza o alla generalità delle persone - come si verifica, ad esempio, per la spesa per biglietti di augurio e condoglianze - dovrebbe riconoscersi che lo scopo di queste erogazioni si risolve nella manifestazione del prestigio dell’ente nei confronti dei suoi stessi amministrati o di qualcuno di indeterminato e, dunque, in mera autoreferenzialità, concetto che si pone, tuttavia, in antitesi col fine essenziale della “rappresentanza”, che, come detto, va ricercato nell’esternazione, nei confronti di specifici terzi, del rilievo del gruppo amministrato.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 102/2024

Ricorso al modello holding

Il modello della holding ingenera perplessità nella misura in cui non soddisfa completamente l’esigenza di governance delle esternalizzazioni, quanto meno con riferimento ai servizi gestiti da soggetti non partecipati, e qualifica la holding come asse portante delle decisioni politiche, che invece dovrebbero rimanere in capo all’ente. Correlatamente, perché la holding non si risolva in strumento di elusione degli obblighi e dei vincoli (anche costituzionali, per esempio, in materia di indebitamento) posti all’ente locale, produttivo solo di costi aggiuntivi privi di adeguata contropartita in termini di miglioramenti gestionali, deve improntare la propria attività ai principi di corretta gestione societaria, fondata sull’adeguatezza dei propri assetti e della struttura del gruppo al fine di esercitare compiutamente l’attività di direzione e coordinamento. Se da un lato è comprensibile il ricorso alle società holding per gli enti di maggiori dimensioni che vantano numerose partecipazioni societarie al fine di avere un sistema gestionale e di controllo maggiormente razionale, forti dubbi insorgono laddove emerge che il ricorso a questa tipologia societaria è diffuso anche in enti di dimensioni minori che hanno poche partecipazioni. Il ricorso alle società holding in questi casi è dovuto presumibilmente alla circostanza che i limiti legislativi in ordine alla partecipazione e all’organizzazione delle società pubbliche sono riferiti unicamente alle “società partecipate direttamente dagli enti locali”. In questo modo mentre i vincoli vengono osservati dalle holding, probabilmente non vi è lo stesso grado di rispetto nelle società partecipate operative.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Deliberazione n. 39/2024

Presupposti responsabilità contabile

L’elemento soggettivo richiesto per la responsabilità contabile, parimenti a quello della responsabilità amministrativa, è identificato con il dolo o la colpa grave (come confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 371 del 1998). Vi è, quindi, identità di elemento soggettivo tra responsabilità amministrativa e contabile, restando diverse le obbligazioni fatte valere in causa; per quest’ultima la pretesa azionata attiene all’inadempimento di obblighi di custodia, di restituzione di beni e valori pubblici e non all’inadempimento dell’obbligo di non ledere l’altrui sfera giuridica. Questi obblighi di conservare, di vigilare e di restituire integralmente quanto avuto in carico hanno una particolare intensità e sono connessi a una posizione di garanzia qualificata che comporta per il contabile uno specifico dovere di protezione. Con riferimento a questa peculiare posizione giuridica, l’individuazione della condotta inadempiente gravemente colposa deve, pertanto, ritenersi raggiunta ogni qualvolta si dimostri e resti accertata la violazione dell’obbligo di restituzione senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione o circostanza impeditiva.
Sezione giurisdizionale di appello della Sicilia - Sentenza n. 61/2024

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