Subappalto, sempre possibile l'accesso agli atti che servono a far valere le proprie ragioni nei confronti del subappaltante
Il Tar Lombardia «blinda» il diritto dell'operatore (in forza della legge 241/1990)
L'impresa subappaltatrice ha diritto ad accedere alla documentazione necessaria per far valere in giudizio le proprie ragioni verso l'impresa subappaltante. Può farlo in forza della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) secondo cui: 1) sono accessibili anche i documenti «formati da privati detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale» (articolo 22, comma 1, lettera d); 2) «deve essere comunque garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (articolo 24, comma 7).
Lo ha stabilito il Tar Lombardia-Milano con la sentenza n.1972 dell' 8 settembre 2021, che ha accolto il ricorso contro il provvedimento con cui il Comune di Legnano, a seguito della gara per la riqualificazione dello stabile dell' ex Tribunale di Legnano, aveva negato all'impresa subappaltatrice l'ostensione del computo metrico dei lavori, del verbale di collaudo e delle varianti dei lavori che la stessa aveva chiesto per far valere il credito maturato nei confronti dell'impresa subappaltante «al fine di comprovare l'esecuzione delle opere».
Le motivazioni del Tar
Il Comune aveva sostenuto che « le questioni relative al pagamento di opere eseguite per conto dell'Impresa […] rientrano nella sfera esclusiva dei rapporti contrattuali di subappalto, che sono per loro natura di carattere privatistico […]; in tal senso, l'Amministrazione comunale potrà entrare nel merito di tali questioni solo in presenza di validi provvedimenti emessi in sede di giudizio». Tesi che il Tar ha respinto. Il Collegio ha ritenuto la documentazione accessibile («le informazioni contenute nei documenti richiesti [sono] di carattere contabile ed amministrativo, con esclusione di qualunque profilo attinente a segreti industriali o commerciali») ed ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- rientra nella nozione di "documento amministrativo" ex articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 « ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell'accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso […] risulti significativamente collegato con l'attività amministrativa » (Consiglio di Stato, Adunanza generale, sentenza 5 settembre 2021, n.19).
- l'accesso propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in giudizio «prevale su eventuali interessi contrapposti […] financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili» (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 3 febbraio 2011 n. 783; Tar Veneto, sentenza 16 luglio 2014 n. 1042);
- l'interesse all'accesso deve essere valutato in astratto, prescindendo da qualsiasi valutazione della P.A., circa la fondatezza in merito all'ammissibilità di un'eventuale domanda giudiziale (Consiglio di Stato 13 ottobre 2010, n. 7486), sicché «non compete all'amministrazione la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso» (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14 febbraio 2006 n. 573; Tar Trentino-Alto Adige, Trento, sentenza 16 settembre 2020, n. 159).
Giurisprudenza oscillante
Sulla richiesta di accesso per far valere propri diritti nei confronti di altri soggetti privati, la giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali è oscillante. Ad esempio, il Tar Puglia ha ritenuto legittima la richiesta di accesso agli atti di una gara di appalto da parte di un gruppo di professionisti perché la documentazione risultava utile ai fini di un eventuale azione in giudizio per ottenere il saldo delle prestazioni effettuate ma non saldate (sentenza n.356 del 2018). Analogamente, il Tar Napoli ha ritenuto accessibili i documenti in possesso del Comune, utili a riscuotere il credito vantato da un'azienda per i lavori svolti nei confronti di un condominio (sentenza n.4914 del 2018). Mentre, ad avviso del Tar Molise « l'accesso costituisce uno strumento di trasparenza dell'azione amministrativa, ma non anche un modo per ottenere vantaggi probatori sul piano processuale al di fuori degli strumenti tipicamente previsti in tal senso» (sentenza n.296 del 2018 che ha ritenuto incensurabile il silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso volta a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti relativi al credito vantato da un consorzio di imprese nei confronti della Regione Molise).