Il CommentoFisco e contabilità

Sul predissesto l'incognita della massa passiva

di Maria Nardo e Stefano Pozzoli

Armonizzazione contabile e pre-dissesto hanno contribuito a rendere il regime del riequilibrio finanziario degli enti locali un vero e proprio rompicapo.

Le problematiche che gli enti in crisi si trovano ad affrontare sono diverse e, tra le più delicate, c'è forse la rilevazione della massa passiva (articolo 254 del Tuel) che, a seconda dei casi e delle determinazioni assunte, può gravare sull'organismo straordinario di liquidazione,e quindi ricadere nel dissesto, oppure sul bilancio stabilmente riequilibrato e perciò sulla gestione corrente.

In realtà il Tuel (articoli 252, comma 4, e 254, comma 3) assegna alla gestione di liquidazione tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione «verificatisi» entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ancorché vengano individuati successivamente a tale data ma, comunque, non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione in base all'articolo 256, comma 11.

Il principio su cui si fonda l'istituto (articolo 5, comma 2, Dl 80/2004) è che debbano essere attratti alla competenza dell'organismo straordinario di liquidazione tutti i debiti relativi ad atti e fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, così da escludere dalla gestione riequilibrata oneri che provengono dal passato, nell'evidente intento di favorire il ritorno alla normalità.

È pur vero che l'applicazione letterale del principio ora esposto, potrebbe compromettere la corretta applicazione delle "nuove" regole contabili in materia di armonizzazione contabile in tema di impegni di spesa, residui passivi e fondo pluriennale vincolato.

A tal proposito la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 21/2020, richiama due filoni di pensiero ricorrenti (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, deliberazione n. 53/2020). Uno "sostanzialista", secondo il quale si deve seguire l'applicazione letterale dell'articolo 5, comma 2, della legge 80/2004, senza alcuna eccezione, così da non gravare il bilancio stabilmente riequilibrato di oneri pregressi. Un secondo, "contabilista", che nega la possibilità di inserire nella massa passiva i debiti ancora in via di accertamento, perché privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Seguendo questo approccio rientrano nel passivo solo quelle poste che rappresentano residui secondo il principio della competenza finanziaria, mentre ricadono nel bilancio stabilmente riequilibrato il Fondo pluriennale vincolato (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 101/2019) e l'avanzo vincolato che, come noto, spesso riguarda somme da ricostituire per cassa alla data delle dissesto (altro tema critico e che il legislatore dovrebbe affrontare con nettezza).

La Sezione delle Autonomie, nella delibera n. 21/2020, evidenzia come la norma sul dissesto nasce nell'ambito di regole contabili diverse dalle attuali e che, pertanto, l'approccio contabilista «potrebbe non rilevarsi una soluzione congrua e adeguata» (si veda Enti locali & edilizia dell'8 gennaio).

Nel contempo, sostiene la Corte dei conti, non si deve sovraccaricare oltre misura la gestione liquidatoria, includendovi benefici economici che sopraggiungono in epoca successiva al bilancio stabilmente riequilibrato, con il rischio di comprimere oltre misura il diritto dei creditori. Ciò è ancora più significativo alla luce del parere della Sezione Lombardia: «se il comune che ha deliberato il dissesto finanziario, dopo il risanamento, può nuovamente dichiarare lo stato di dissesto ove ne ricorrano i presupposti, la dichiarazione di un secondo dissesto nell'ambito di una procedura avviata in precedenza e non ancora chiusa, invece, non è prevista dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (…). Mentre ammette sia possibile ricorrere alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario ex art. 243-bis TUEL a dichiarazione di dissesto già intervenuta» (del. 184/2020)».