Urbanistica

Superbonus e general contractor, competenze e capacità cambiano il modello per Iva e detrazioni

Sulla prestazione di servizi atipica del Gc «light» si applica l'Iva al 22%, non quella agevolata del 10%

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di Silvio Rivetti

In relazione ai profili applicativi del 110%, la figura del general contractor si è imposta sin da subito all'attenzione degli operatori: apparendo utile ai più poter disporre di un riferimento unitario per provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa. Questa esigenza ha permesso così l'affacciarsi, sul mercato, di Gc dalle modalità operative eterogenee. Appare opportuno ripartire tali soggetti in due categorie: in primo luogo, quella dei Gc dotati delle competenze necessarie per la realizzazione e il completamento delle opere; e in secondo luogo quelli che sono privi di adeguata esperienza e qualificazione, ma che sono dotati di altre qualità, come la solidità finanziaria e la capacità manageriale. Sotto il primo profilo, il Gc che assuma l'obbligo di realizzare l'opera nella sua interezza, e che si qualifichi agli occhi del committente come imprenditore dotato di propria organizzazione, di mezzi idonei e di esperienza nel settore deve considerarsi un appaltatore in base all'articolo 1664 del Codice civile.

Da questa impostazione, deriva che il Gc appaltatore è un prestatore di servizi a cui potrà essere consentito selezionare subappaltatori e fornitori, allo scopo di realizzare in tutto in parte le opere e i servizi; e che sarà tenuto a fatturare le proprie prestazioni al committente secondo le norme dell'appalto in edilizia, e dunque con Iva al 10 per cento. In questa configurazione, appare improprio individuare quel margine di ricarico a se stante, che le Entrate hanno dimostrato di non apprezzare come spesa detraibile, dalla risposta all'interpello della Dre Lombardia 904-334/2021 in poi. Piuttosto, se il Gc appaltatore esegue le opere e presiede agli adempimenti professionali necessari, e se sono rispettati i profili di congruità delle spese secondo i prezzari di riferimento, appare sostenibile che l'attività di tale Gc sfugga al sindacato del Fisco sul tema del ricarico delle prestazioni altrui, che non confluirebbe nelle spese detraibili perché costo non strettamente connesso agli interventi.

Sotto il secondo profilo, assume rilievo il ruolo del Gc "light": ovvero di quel prestatore di servizi che, pur non vantando né organizzazione né mezzi tecnici idonei all'esecuzione dei lavori, ma disponendo invece di competenze manageriali mette a disposizione dei suoi committenti una "piattaforma" di servizi tali da consentire di rispettare l'impegno, di consegnare opere edili funzionali al superbonus. Tale figura, tutt'altro che vietata dall'ordinamento e già inquadrata dalla risoluzione 111/E/2008 in relazione al Gc di cui all'articolo 194 Dlgs 50/2016 in ambito di commesse pubbliche, non pare riconducibile al contratto d'appalto privato: mancando quella capacità di "fare" specifica. La risoluzione citata riconduce questo rapporto a un contratto atipico di committenza: ma qualunque sia l'appellativo a cui si voglia ricorrere, resta fermo che la prestazione di servizi atipica del Gc "light" non vedrà l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, ma di quella ordinaria del 22%; e il compenso che tale Gc vanterà risulterà indetraibile per il contribuente.

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