Urbanistica

Superbonus, possibile il frazionamento tra cessione e detrazione

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

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di Silvio Rivetti

La domanda del lettore: Nel 2022 un contribuente ha eseguito lavori, sulla propria abitazione, che danno diritto al superbonus del 110 per cento. I lavori sono stati ultimati e pagati entro il 31 dicembre 2022 e l'asseverazione è stata inviata il 13 gennaio 2023, indicando come data fine lavori lo stesso giorno dell'invio ma specificando nel campo Note che i lavori sono stati di fatto tutti ultimati e pagati nel 2022. Entro il 31 marzo 2023, il contribuente ha inviato all'agenzia delle Entrate la comunicazione di cessione del credito a un istituto bancario, come da contratto sottoscritto a dicembre 2022. L'istituto bancario ha però validato solo la cessione dei tre quarti del credito, rifiutando la cessione di un quarto con la motivazione che, nell'asseverazione finale, è stata indicata come data di fine lavori il 13 gennaio 2023, a nulla rilevando la precisazione contenuta nel campo Note. La quota di un quarto rimasta a carico del contribuente potrà essere utilizzata in detrazione nella dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali, indicando tale scelta nel modello Redditi 2024 relativo al 2023?

La risposta dell'esperto: La quota di detrazione non ceduta può essere utilizzata in dichiarazione dei redditi, ma in quella da presentare per l'anno d'imposta 2022. La cessione del credito può essere parziale, sulla falsariga dell'opzione per lo sconto in fattura (che, come illustrato dalla circolare 24/E/2020, può, appunto, essere concesso in misura parziale). A sua volta, la risposta a interpello n.279/2022 chiarisce che il contribuente non è tenuto a gestire univocamente la detrazione spettante, cedendo necessariamente l'intero importo del beneficio fiscale (o necessariamente fruendone per intero, a titolo di sconto).

Ne deriva che il contribuente potrà correttamente fruire in detrazione della quota di bonus che non è stata oggetto della cessione, tenendo presente, tuttavia, come anno di riferimento, quello di sostenimento delle spese e cioè, nel caso descritto dal lettore, il 2022 (facendosi riferimento, per le persone fisiche, al principio di cassa di cui alle circolari 24/E/2020 e 28/E/2022). Il modello Redditi in cui evidenziare il beneficio, quindi, è quello 2023, per l'anno d'imposta 2022.

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