Fisco e contabilità

Tari, il Tar mette in discussione l'adeguamento dei regolamenti comunali alle regole Arera

Non è possibile nemmeno fare ricorso al principio dei poteri impliciti

di Giuseppe Debenedetto

Il 30 aprile scade il termine per adeguare i regolamenti Tari alla delibera n. 15/2022 con la quale l'Arera è entrata a gamba tesa nella gestione della tassa rifiuti, modificando i termini di presentazione della dichiarazione, i termini per effettuare i rimborsi, la misura degli interessi, eccetera.

Tuttavia le competenze dell'Arera vengono rimesse in discussione dalla sentenza del Tar Milano n. 486/2023 (Nt+ Enti locali & edilizia del 6 marzo) che ha annullato la delibera n. 363/2021 (il Mtr-2) nella parte in cui fissa i criteri per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, poiché in tale materia l'Arera non ha alcuna competenza e si scontra con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di rifiuti.

Non è neppure invocabile la teoria dei "poteri impliciti" al fine di giustificare l'intervento di Arera nella disciplina predetta, poiché si tratta di un principio elaborato dalla giurisprudenza per individuare poteri che non sono espressamente contemplati dalla legge ma che si desumono dal complesso della disciplina della materia, in quanto strumentali all'esercizio di altri poteri. Nel caso di specie tuttavia il legislatore stesso ha attestato il potere espressamente sullo Stato, per cui non è possibile fare ricorso al principio dei poteri impliciti che, in quanto derogatorio del principio di legalità, va applicato in modo stringente per consentirne la compatibilità costituzionale.

Si tratta di conclusioni applicabili anche all'attività regolatoria sulla Tari, dal momento che l'Arera è sfornita di supporto normativo in materia di finanza locale, espressamente attribuita alla competenza legislativa dello Stato (articolo 150 del Tuel).

Peraltro la legge 205/2017 ha assegnato all'Arera diversi compiti, tra cui la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario, la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la definizione dei livelli di qualità dei servizi. Tutte funzioni che sono state esercitate dall'Arera attraverso l'adozione di diversi provvedimenti, riguardanti l'aggiornamento del metodo tariffario (deliberazioni nn. 443/2019 e 363/2021, rispettivamente Mtr e Mtr-2), la trasparenza dei documenti di riscossione (deliberazione n. 444/2019, Titr) e la definizione della qualità dei servizi (deliberazione 15/2022, Tqrif).

Nessuna norma però autorizza espressamente l'Arera a derogare o a modificare disposizioni legislative, potendo al più formulare proposte di modifica della disciplina vigente. Ne consegue che la legislazione ordinaria deve sempre prevalere rispetto alle determinazioni di Arera, in ottemperanza al principio della gerarchia delle fonti del diritto, come evidenziato dall'Ifel con una nota del 6 aprile 2022.

Stando così le cose, l'Arera non potrebbe imporre le sue prescrizioni ai Comuni in materia di Tari, dovendo peraltro fare i conti con la potestà regolamentare attribuita agli enti locali dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997. Le prescrizioni dell'Arera non hanno natura legislativa e al più possono avere natura regolamentare, ponendosi quindi a un livello inferiore alle leggi o agli atti aventi forza di legge. L'Arera non può quindi sostituirsi al legislatore, che dovrebbe prendere atto di tale situazione e porre subito rimedio delimitando le aree di intervento dell'Autorità senza interferire con materie riservate alla legge statale, come la finanza locale.

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