Fisco e contabilità

Tarsu, obbligati a pagare anche i gestori delle strisce blu

Per la Cassazione, a nulla rileva il fatto che non debbano corrispondere la Tosap

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di Amedeo Di Filippo

I gestori dei servizi dei parcheggi a pagamento di aree comunali sono obbligati al pagamento della tassa rifiuti e a nulla rileva il fatto che non debbano corrispondere la Tosap. Lo ha affermato la quinta sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 25548/2022.

Il fatto
Una società ha impugnato l'avviso di accertamento Tarsu, respinto anche dalla commissione tributaria regionale a causa della mancanza di collegamenti tra i presupposti della Tarsu a quelli della Tosap. Ha così eccepito – e riproposto per cassazione – di essere concessionaria per conto del Comune del servizio di riscossione dei ticket da parte degli automobilisti che utilizzano il parcheggio e del servizio di irrogazione delle sanzioni e che si tratta di un appalto privo del requisito dell'occupazione del suolo pubblico perché gli stalli rimangono nella totale disponibilità del Comune e l'occupazione temporanea viene posta in essere dai singoli cittadini, escludendo così la sussistenza dei presupposti per il pagamento della Tosap. La suprema corte rigetta il ricorso, sulla base dell'assunto che il presupposto impositivo della Tarsu è diverso rispetto a quello della Tosap e di conseguenza deve distinguersi tra occupazione di aree con sottrazione all'uso pubblico, che costituisce il presupposto della Tosap, e la detenzione di aree rilevante ai fini della tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

Tarsu vs Tosap
«La mera occupazione o detenzione di un qualsivoglia spazio non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare un tributo, se non accompagnata da elementi specificativi del vantaggio economicamente apprezzabile che ciò arreca, anche in relazione alle caratteristiche dello spazio occupato». Facendo leva su questo principio, la Cassazione evidenzia come, benché muova dallo stesso presupposto di una relazione tra il soggetto passivo e un bene immobile, tale relazione si sviluppi con ben diverse caratteristiche, in quanto nel caso della Tosap rileva la occupazione di un spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente locale, nel caso della Tarsu rileva invece l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti. Nel primo caso il presupposto impositivo si ha in ragione della sottrazione del bene all'uso pubblico e della sua destinazione ad un uso particolare, nel secondo il presupposto si ha per la occupazione e l'uso di un bene che sia suscettibile di produrre rifiuti: mentre il sacrificio che si impone alla collettività nel primo caso è la rinuncia alla utilizzazione di un bene pubblico, nel secondo è l'esposizione dell'ambiente agli effetti inquinanti dei rifiuti.

Il contratto
Perché si versi nell'una o nell'altra fattispecie è necessario interpretare il contratto tra comune e concessionario attraverso una lettura complessiva per verificare se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia delle aree destinate a parcheggio, in modo che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo della Tarsu, ossia la detenzione o occupazione di un immobile suscettibile di produrre rifiuti. Per quanto concerne le Tosap, invece, occorre verificare se l'aera occupata è sottratta all'uso pubblico, ovvero se il concessionario si limita a gestire il servizio parcheggio, restando così l'area sottoposta ad un'occupazione temporanea ad opera del singolo utente e non della concessionaria. Nel caso di specie il contratto attribuisce al concessionario non solo la gestione delle aree, con le relative funzioni di verifica e controllo, ma anche la detenzione delle stesse, con conseguente obbligo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

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