Personale

Timbrare la «pausa caffè» può evitare lo stop obbligatorio di mezz'ora

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di Consuelo Ziggiotto

Una sosta intermedia nell'arco del turno lavorativo, di durata compresa tra 10 e 15 minuti, è idonea a interrompere il computo delle sei ore consecutive di lavoro che, in base alla nuova disciplina contrattuale, determina l'obbligo di effettuare la pausa di 30 minuti. Così si è espressa l'Aran, in risposta al quesito posto da un ente in tema della pausa obbligatoria che, fino all'ultima tornata contrattuale, era regolamentato dall'articolo 8 del Dlgs 66/2003.

Il quadro normativo di riferimento
L'articolo 8 del Dlgs 66/2003, comma 2, prevede, in difetto di disciplina contrattuale, l'obbligo di osservare una pausa di durata non inferiore a 10 minuti qualora l'orario di lavoro ecceda il limite delle sei ore. Si tratta di un diritto-dovere del dipendente non suscettibile di rinuncia in quanto diritto indisponibile e per sua natura, rivolto al recupero delle energie psicofisiche come confermato dalla formulazione letterale adottata.
Il compito del contratto collettivo era quello di dare attuazione alla previsione di fonte legale che rinvia all'autonomia contrattuale la specifica regolamentazione in materia di pausa obbligatoria e questo, ovviamente, solo al di fuori del perimetro minimo fissato dalla fonte legale che ne delimita l'indisponibilità.
L'articolo 23 del contratto per le Funzioni centrali e l'articolo 26 del contratto per le Funzioni locali hanno regolamentato la pausa obbligatoria con norme di pari tenore letterale. Il parere dell'Aran può, quindi, dirsi applicabile a entrambi i comparti.
Il contratto prevede che «qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto». In definitiva, il fatto che i contratti abbiano previsto l'obbligo di osservare una pausa di durata non inferiore a 30 minuti qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore, significa che nella volontà delle parti si è realizzato l'intento di prevedere un trattamento migliorativo per i dipendenti, garantendo agli stessi un ristoro superiore in termini di tempo rispetto alla previsione di fonte legale.
Nella vita lavorativa «reale», tuttavia, la nuova disciplina non è stata accolta come bene comune o come condizione migliorativa, al contrario, più spesso viene vissuta, impropriamente, come una richiesta di tempo in più, da mettere a disposizione del datore di lavoro. Le criticità riguardano evidentemente le articolazioni degli orari di lavoro che prevedono frazioni temporali giornaliere e consecutive superiori alle 6 ore, ma coinvolgono anche le articolazioni di orario di lavoro non superiori alle 6 ore, qualora il lavoratore dovesse rendere lavoro straordinario o stesse agendo la flessibilità positiva. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, un'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, corrisponde, ora, a un «tempo di vita» messo a disposizione del datore di lavoro di 7 ore e 42 minuti, dovendo contemplare un'interruzione di servizio non inferiore alla mezz'ora.
La posizione dell'Aran, confermata nei diversi pareri già pubblicati, rimane rigida circa l'obbligo di osservare una pausa di 30 minuti qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore giornaliere. La tolleranza dei dieci minuti oltre alle 6 ore di servizio, non è stata avallata e non può esserlo dalla parte pubblica che ha siglato il contratto. Si paleserebbe come una previsione diversa e più ampia rispetto a quella contrattuale scelta e sottoscritta di comune accordo con le parti sindacali.
Dopo 6 ore ininterrotte di servizio attivo, il lavoratore deve riposarsi per almeno 30 minuti.

Le soste intermedie
Le soste intermedie trovano fonte primaria di diritto nell'articolo 8, comma 3, del Dlgs 66/2003 dove è previsto che «salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni». Il rinvio al regio decreto, per quanto anacronistico possa sembrare se non altro perché indica tra i periodi non retribuiti e computati come lavoro anche i tempi per la martellatura della falce, è un rinvio tutt'ora operante. A proposito delle soste intermedie, il ministero del Lavoro si è espresso confermando la previsione di legge, nella circolare n. 8/2005, dove si legge che non sono retribuiti i riposi intermedi che siano presi sia all'interno sia all'esterno dell'azienda. Mancando quindi una disciplina contrattuale di riferimento, comanda la previsione di fonte legale.

Il parere dell'Aran
L'Aran, nel parere in commento, è coerente nel precisare che le valutazioni circa le «soste intermedie» non possono rientrare nella sua competenza, in quanto la pausa definita dal contratto è quella obbligatoria. Gli enti, in materia di sosta intermedia, devono essere guidati dalla previsione di fonte legale e, ove l'ente regolamenti la timbratura della sosta intermedia, riconducibile anche alla più comunemente nota «pausa caffè», la stessa, rappresentando una interruzione dell'attività lavorativa, posticipa il momento in cui si determina l'obbligo di effettuazione della pausa. Ad esempio, in un modello orario 8-14, se il lavoratore si assenta con una causale a recupero per 15 minuti dalle 10 alle 10.15, l'uscita alle 14.15 non viola il disposto contrattuale in materia di pausa obbligatoria. Il lavoratore sarebbe tenuto a osservare l'obbligo della pausa obbligatoria al supermento delle 6 ore continuative di servizio, quindi, nell'esempio trattato, alle 16.15.
Tutto questo senza dimenticare che la prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge.

Il parere dell'Aran

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