Amministratori

Titoli edilizi, quali adempimenti per il richiedente e quali per il Comune

La legittimità a richiedere un titolo edilizio va sempre dimostrata dal proprietario o da chi lo richiede

di Domenico Carola

Colui il quale, nella veste di proprietario o avente la materiale disponibilità del bene, richieda un titolo edilizio deve allegare e dimostrare di essere legittimato alla realizzazione dell'intervento che ne costituisce oggetto, è quanto hanno sostenuto i giudici della quarta sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 3618/2022.

La vicenda
Il Consiglio di Stato in sentenza ha affrontato, tra gli altri, il tema del rilascio del titolo edilizio e dei doveri che il Comune, da un lato, e il richiedente, dall'altro lato, in questa occasione, sono tenuti a rispettare. La norma di riferimento è quello dell'articolo 11 del Dpr 380/2001 (testo unico Edilizia) secondo cui, espressamente il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

La decisione
L'ambito di operatività della norma dell'articolo 11 del Dpr 380/2001 non è limitato al solo permesso di costruire essendo esteso anche all'ipotesi della segnalazione certificata di inizio attività.

Il titolo edilizio in quanto tale è capace di incidere, negativamente, nei confronti dei terzi (si pensi ai vicini – frontisti) e, ciononostante, la pubblica amministrazione non è tenuta ad effettuare una verifica puntuale quanto al contenuto specifico del titolo giuridico sulla base del quale si fonda la richiesta di rilascio di detto provvedimento; tutte le eventuali questioni interpretative che possono sorgere tra le parti private sono rimesse alla competenza del Giudice Ordinario.

Nell'articolo 11, d'altronde, è precisato che sono fatti salvi i diritti dei terzi per quanto il richiedente il titolo debba allegare e dimostrare di essere legittimato a realizzare l'intervento che ne è l'oggetto.

La norma pone a monte una riflessione sulla natura giuridica di detto titolo che è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l'attività edilizia nell'ordinamento pubblicistico. E cioè a dire, si tratta di un atto che regola il solo rapporto che, in relazione a quell'attività, si pone in essere tra l'autorità amministrativa che lo emette e il soggetto a favore del quale è emesso senza attribuire a questo soggetto diritti soggettivi conseguenti all'attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune (Consiglio di Stato sezione VI, n. 1054/2022; Tar Marche Ancona, sezione I, n. 469/2019).

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato sezione II, n. 3972/2019; Consiglio di stato sezione II, n. 5073/2020) la definizione delle istanze di un titolo edilizio comporta un accertamento di carattere vincolato, caratterizzato dalla verifica della conformità della richiesta con la normativa urbanistico-edilizia, non essendo necessaria altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza dell'istanza a dette prescrizioni.

Il Comune, dunque, non è tenuto a svolgere approfondite indagini al fine di appurare l'effettiva esistenza della legittimazione, ma deve limitarsi a effettuare valutazioni sommarie, basate su prove di facile apprezzamento. Ne consegue che, in caso di contestazioni sul titolo di legittimazione, pur potendo condurre le necessarie attività istruttorie, il Comune non può sovrapporre i propri apprezzamenti a quelli di competenza del Giudice civile, e quindi deve arrestarsi laddove il richiedente non sia in grado di produrre elementi a prima vista attendibili (Consiglio di Stato sezione II, n. 6528/2019; Consiglio di Stato sezione IV, n. 3823/2016).

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