Appalti

Trasparenza, no al silenzio sulle proposte di project financing: le Pa devono valutare e pubblicare gli esiti

Il chiarimento in una delibera Anac mirata a dare indicazioni chiare e univoche a tutte le stazioni appaltanti

di Mauro Salerno

Le Pa non possono lasciare cadere nel vuoto le proposte di project financing avanzate dai privati, rimanendo in silenzio dopo avere ricevute e valutate nei tre mesi previsti dalle norme. Lasciando , così, le imprese (e la comunità) nel dubbio sull'interesse a coltivare o meno quell'iniziativa. Al contrario, le Pa sono tenute a concludere i procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata (art. 183, comma 15, del Dlgs 50/2016), mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato (ai sensi della legge 241/1990), sia nei casi sia di valutazione positiva che negativa. È questa la principale indicazione che l'Autorità Anticorruzione, alla luce della giurisprudenza, fornisce alle stazioni appaltanti con la delibera n. 329/2021.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una segnalazione sulla mancata trasparenza dell'azione amministrativa di una Asl sugli esiti delle proposte degli operatori economici ricevute ai sensi di una procedura di project financing per la costruzione di un ospedale. A fronte della segnalazione, l'Autorità ha svolto un approfondimento sull'inquadramento giuridico dei procedimenti di valutazione delle proposte di project financing a iniziativa privata e sulla loro riconducibilità agli obblighi di pubblicazione del decreto 33/2013, scegliendo di raccogliere i risultati in una delibera per dare una volta per tutte indicazioni chiare a tutte le amministrazioni.

L'Autorità ricorda innanzitutto che l'inziativa di project financing prevista dall'articolo 183, c. 15 del codice appalti prevede che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici anche se presenti negli strumenti di programmazione già approvati dalla stessa stazione appaltante. L'ente, spiega l'Anac, deve valutare «entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta». Dette proposte contengono, tra l'altro, un progetto di fattibilità che, ove approvato, è posto a base di gara cui è invitato il proponente. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro il termine di quindici giorni previsto dalla norma, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario.

La domanda cui intende rispondere l'Anac è se « con riferimento all'attività amministrativa di valutazione delle proposte» di Pf trovino applicazione le norme della legge 241/1990 (processo amministrativo) che obbligano le amministrazioni a dare conto dell'esito della valutazione delle proposte ricevute dando conto delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento o meno dell'iniziativa. In base alla giurisprudenza l'Autorità conclude che la risposta è positiva. Dunque la stazione appaltante non può rimanere in silenzio rispetto alle procedure di Pf, ma deve esplicitare le sue valutazioni, positive o negative che siano, con un provvedimento espresso e motivato.

In più, l'Autorità interviene anche sugli obblighi di trasparenza chiarendo che le Pa devono inoltre dare conto pubblicamente della scelta. Informando operatori e comunità. Dunque, anche se «non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione degli atti citati, ritiene importante che ne sia garantita la pubblicazione come "dati ulteriori" nella sezione "amministrazione trasparente'"dei siti web istituzionali».

Quanto ai dati da pubblicare l'Autorità raccomanda che sia garantita almeno la pubblicazione degli estremi del provvedimento amministrativo e, al fine di rendere lo stesso chiaramente identificabile e «auspica, in via esemplificativa, che siano pubblicati la data, il numero di protocollo del provvedimento, l'oggetto e l'ufficio che lo ha formato oltreché il destinatario ovvero la tipologia di destinatario».

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