Appalti

Trasparenza rafforzata per le procedure in deroga

La gestione degli appalti soprasoglia nel periodo che va dall'entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2021 sarà articolata secondo due schemi operativi principali

di Alberto Barbiero

Possibilità per le amministrazioni di affidare fino a metà del prossimo anno appalti di lavori, beni e servizi di valore pari o superiore alle soglie Ue per far fronte alle conseguenze della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 derogando alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, negli altri casi, sviluppando le procedure entro un periodo massimo di sei mesi dall’indizione della gara.

L’articolo 2 della bozza del decreto semplificazioni definisce una particolare disciplina per la gestione degli appalti soprasoglia nel periodo che va dalla sua entrata in vigore e il 31 luglio 2021, articolata su due schemi operativi principali.

L’obiettivo principale del legislatore è la velocizzazione delle procedure di affidamento più complesse (analogamente a quanto stabilito per gli appalti sottosoglia e connessa a quella della fase di aggiudicazione e di avvio dell’esecuzione, specificamente regolata dall’articolo 4 del decreto) e in tal senso la disposizione stabilisce per l’aggiudicazione un termine massimo di sei mesi dall’avvio della procedura con la determinazione a contrarre.

Le stazioni appaltanti sono chiamate a sviluppare entro questi termini gare con procedure aperte, ristrette o con procedure competitive con negoziazione (strumento utilizzato abbastanza raramente, che consente agli operatori economici di evolvere le offerte presentate in prima battuta con successivi miglioramenti), ma possono fare ricorso anche alle procedure negoziate previste dall’articolo 63 del Codice degli appalti qualora ricorrano le fattispecie previste dalla norma.

Il comma 3 dell’articolo 2 della bozza del decreto configura un percorso dedicato alla realizzazione di lavori, beni e servizi finalizzati a superare la fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19, mediante affidamento con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, prevista dall’articolo 63 del Codice: quindi con la mini-gara con il coinvolgimento di almeno cinque operatori economici.

In questa prospettiva una serie di opere di rilevanza nazionale dovrebbero essere individuate con Decreto della presidenza del consiglio, ma tutte le stazioni appaltanti potranno ricondurre a questa particolare procedura gli appalti che ritengono necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie.

La disposizione del decreto si chiude con una previsione (contenuta nel comma 4) che consente alle amministrazioni di semplificare lo svolgimento sia delle procedure ordinarie sia di quelle negoziate, stabilendo che esse possono operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni antimafia (acquisizione delle informative) e dei vincoli inderogabili derivanti dalla normativa Ue. Inoltre, in quelle gare le stazioni appaltanti devono assicurare e i principi stabiliti dagli articoli 30 (principi generali), 34 (rispetto dei criteri ambientali minimi) e 42 (conflitto di interesse) del codice dei contratti pubblici.

L’ampio spazio derogatorio è comunque compensato da un rafforzamento degli obblighi di pubblicità sulla sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante dedicata alla «amministrazione trasparente», che riguarda tutti gli atti delle procedure, sia con riferimento a quelli di indizione e di aggiudicazione, sia con riguardo a quelli inerenti il confronto competitivo tra gli operatori economici.

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