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Trasporto degli alunni disabili, sul Comune l'onere di garantirne l'esercizio gratuito

Il servizio rientra nell'ambito del diritto all'istruzione e non in quello dell'assistenza socio-sanitaria

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di Amedeo Di Filippo

Il servizio di trasporto dello studente disabile rientra nell'ambito del diritto all'istruzione e non in quello dell'assistenza socio-sanitaria, con la conseguenza che non può essere addossato sulla famiglia un onere di contribuzione e ricade sul Comune l'onere di garantirne l'esercizio a titolo gratuito. Lo ha disposto la prima sezione del Consiglio di Stato col parere n. 403 del 15 marzo.

Il caso
La vicenda ha inizio con la richiesta avanzata dai genitori di un minore con disabilità grave del servizio di trasporto scolastico, riconosciuto dal Comune quale servizio socio-assistenziale e per questo assoggettato a contribuzione. Contro questa decisione hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il quale è stato chiesto il parere al Consiglio di Stato. E la prima sezione ha deciso che il ricorso debba essere accolto. Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, di cui il diritto all'integrazione scolastica costituisce parte integrante, ha il suo fondamento nell'articolo 34 della Costituzione ed è intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità. L'articolo 28, comma 1, della legge 118/1971 poi riconosce il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato. C'è quindi la legge 104/1992, che sancisce il diritto del disabile all'integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità.

Il diritto all'istruzione
Il quadro normativo descritto conduce, per la prima sezione, a una unica soluzione: il diritto all'istruzione dei disabili passa attraverso l'impegno della scuola ad adottare tutte le misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile la frequenza e l'insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento o miglioramento della condizione di disabilità e la coerente acquisizione di competenze scolastiche. In questo assetto è compreso anche il servizio di trasporto, che quindi non è ascrivibile nell'ambito socio-sanitario ma in quello scolastico e va inquadrato nell'alveo del diritto all'istruzione e non in quello dell'assistenza socio-sanitaria. Meglio: il trasporto scolastico «è un diritto soggettivo funzionale alla realizzazione di un diritto fondamentale del disabile all'istruzione».
A questo dunque corrisponde un preciso obbligo in capo all'amministrazione cui consegue da un lato l'illegittimità di qualsiasi obbligo di compartecipazione agli oneri da parte della famiglia, dall'altro il divieto di procedere all'interruzione del servizio in qualsia caso. Nemmeno, ragionano i giudici, in mancanza di risorse in bilancio, essendo il trasporto gratuito scolastico un diritto soggettivo vero e proprio, in quanto rientra in quel nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati che non è consentito nemmeno al legislatore escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, proprio in quanto finirebbe per sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione.

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