Appalti

Trasporto sanitario ordinario, legittime le convenzioni con le associazioni di volontariato

Affidare il servizio d'ambulanza, tramite accordi con altri enti pubblici di assistenza, non contrasta le norme Ue

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di Maria Luisa Beccaria

Nella sentenza n. 7082/2020, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, secondo la Corte di giustizia europea (sezione IX, ordinanza 6 febbraio 2020), è conforme all'ordinamento eurounitario la normativa regionale veneta che impone all'amministrazione sanitaria di affidare in via prioritaria il servizio di trasporto ordinario dei pazienti in ambulanza mediante accordo con altri enti pubblici di assistenza (Croce Rossa Italiana o Ipab), e in subordine richiede di giustificare l'indizione di una gara, quando il partenariato tra enti del settore pubblico non consenta di garantire il predetto trasporto.

ll confronto concorrenziale può essere superato con il partenariato pubblico-pubblico tra le amministrazioni aggiudicatrici, che perseguono comuni obiettivi di interesse pubblico e svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. Invero devono ricorrere i presupposti previsti dall'articolo 12 comma 4 direttiva europea 2014/24, che sono stati recepiti dall'articolo 5 comma 6 del Dlgs 50/2016.

La questione controversa è fondata sulla distinzione, fissata dalla disciplina comunitaria e quella nazionale, tra il servizio di soccorso sanitario in emergenza con ambulanza (trasporto e attività di prima cura del paziente in una situazione emergenziale), sottratto alla gara se svolto da organizzazioni senza scopo di lucro (comprese le Ipab), e il servizio di solo trasporto in ambulanza di pazienti, non urgente, vincolato alle procedure a evidenza pubblica.

In primo grado, con la sentenza 275/2018, il Tar Veneto ha ritenuto che la normativa della Regione Veneto (articolo 5, comma 2, e articolo 3, comma 1 e 2, legge regionale 26/2012) sarebbe contrastante con la direttiva europea 2014/24 e il Dlgs 50/2016 e pertanto disapplicabile, se intesa nel senso di sottoporre al convenzionamento diretto, anziché alla gara, anche il servizio di trasporto ordinario in ambulanza.

Questi rilievi sono stati superati, dal Consiglio di Stato che è ricorso a una lettura coordinata degli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 26/2012 con la normativa nazionale, per ammettere il servizio di trasporto ordinario in ambulanza al convenzionamento con enti del settore pubblico, nella fattispecie l'Ipab Croce Verde.

Invece, secondo i giudici, l'attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, che non può essere assicurata da questi soggetti, può essere assegnata dalle aziende Ulss mediante procedure di evidenza pubblica, previa motivazione, in base all'articolo 5 comma 5 della legge regionale 26/2012.

Va segnalato che, nella decisione 3131/2019, il Consiglio di Stato non aveva ravvisato alcun contrasto tra l'articolo 57 del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore), in cui è contemplata la possibilità di affidare i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in via prioritaria alle organizzazioni di volontariato, e l'articolo 5 della legge regionale 26/2012 in cui è riservata una simile preferenza a queste associazioni (comma 1) e solo in via sussidiaria impone la gara (comma 5).

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