Trattamento accessorio e incentivi tecnici: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Limiti e vincoli trattamento accessorio
Il riferimento all’«ammontare complessivo delle risorse destinante annualmente al trattamento accessorio del personale», contenuto nell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 è da intendersi come comprensivo della somma di tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali). Sicché, il tetto di spesa previsto dalla norma non può che essere riferito alla spesa complessiva, e non a quella delle singole categorie. È in tale quadro che, com’è stato rilevato, «le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018 (SS. RR. in sede di controllo n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, siano strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle Po possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’articolo 23, comma 2 del Dlgs n. 75/2017».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 195/2024
Incentivi tecnici e centrale di committenza
In caso di ricorso alla centrale di committenza per le procedure di affidamento, la quota parte da riconoscere alla medesima risulta quella del 25% indicato dall’articolo 45, comma 8 del Dlgs n. 36/2023, da calcolare sull’importo previsto dal 2 comma dell’articolo 45 che, come precisato, va preordinato al duplice scopo di destinare le risorse finanziarie alle «funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5». Il che significa che il calcolo attinge dal 2 percento del valore dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, nelle due componenti dell’80 percento, da destinare agli incentivi in favore del personale per le funzioni tecniche svolte (comma 3), e del 20 percento, che la centrale è chiamata a destinare ai fini specificati nei su illustrati commi 6 e 7 dello stesso articolo 45. Questa ripartizione assicura, in tal modo, il rispetto della finalità posta dal comma 5 anche ad opera della centrale di committenza. Finalità che dal canto suo l’amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in riferimento al restante 75 percento, di cui quota parte, pari al 20 percento, deve essere pertanto destinato “ai fini di cui ai commi 6 e 7”. In altri termini detto, il 20 percento del 25 percento delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5 percento, cumulandosi con il 20 percento del 75 percento rimanente in capo all’Ente, pari al 15 percento, totalizza il 20 percento richiamato dal 2 comma dell’articolo 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’articolo 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 196/2024
Risorse trattamento accessorio
La corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali: 1) individuazione delle risorse in bilancio; 2) adozione dell’atto di costituzione del Fondo risorse decentrate (costituzione del vincolo contabile sulle risorse); 3) sottoscrizione del contratto decentrato annuale (perfezionamento dell’obbligazione). La necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’ente, cui è connessa generalmente l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In questo caso le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio sono a esso re-imputate mediante lo strumento del Fpv di parte corrente. Tuttavia, possono verificarsi anche le ulteriori ipotesi: a) costituzione del fondo entro l’esercizio e contratto non sottoscritto entro l’esercizio: in questo caso le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e risultano immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio; b) fondo non costituito nell’esercizio e, conseguentemente, contratto non sottoscritto: in questo caso le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili costituiscono economie di bilancio.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Deliberazione n. 117/2024