Fisco e contabilità

Tributi comunali, il governo dimentica l’albo e le gare diventano impossibili

Obbligatoria l'iscrizi0ne alla sezione separata che non è stata istituita

di Giuseppe Debenedetto

Sono a rischio contenzioso le gare per l’affidamento dell’attività di supporto alla gestione dei tributi comunali, se non viene istituita la sezione separata dell’albo ministeriale introdotta dalla legge di bilancio 2020.

Il 30 giugno è scaduto il termine previsto dal comma 805 della legge 160/19 per l’adozione del decreto ministeriale riguardante la definizione dei criteri di iscrizione alla sezione separata dell’albo ministeriale. Iscrizione che lo stesso comma 805 ha reso obbligatoria per i soggetti che svolgono le attività di supporto propedeutiche alla gestione delle entrate locali. Tuttavia, la mancanza di una disposizione transitoria applicabile fino all’istituzione della sezione separata crea diversi dubbi sul requisito professionale che i Comuni devono richiedere alle società partecipanti alle gare.

Per un verso si potrebbe sostenere che, fino a quando il decreto ministeriale non verrà emanato, possono partecipare solo le società iscritte alla sezione ordinaria dell’albo (quella dei «concessionari»), tagliando fuori le società che svolgono attività propedeutiche essendo prevista «l’iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’Albo» (comma 805 della legge 160/19).

Per altro verso si potrebbe invece ritenere che, sino all’effettiva istituzione dell’albo, la partecipazione alla gara per le attività di supporto sia aperta a tutte le società, anche a quelle non iscritte all’albo. Invero, la mancanza di provvedimenti attuativi non potrebbe, a rigore, determinare un blocco degli affidamenti delle attività di supporto.

Si potrebbe, in terza analisi, prevedere nel bando una clausola di adeguamento successivo consentendo ai partecipanti di iscriversi alla sezione separata non appena sarà istituita, a pena di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione. Tuttavia, il requisito soggettivo deve essere già posseduto al momento della partecipazione alla gara, quindi la clausola di adeguamento successivo potrebbe essere impugnata per indeterminatezza dell’obbligazione assunta dai concorrenti, specie in relazione alla comminatoria di un’eventuale responsabilità per danni.

Insomma, qualsiasi soluzione delle tre prospettate appare foriera di contenzioso e rischia di creare ritardi nelle procedure di affidamento delle attività di supporto, sulle quali è peraltro recentemente intervenuta l’Anacap, l’associazione delle società concessionarie iscritte all’albo.

In particolare l’Anacap contesta la previsione nel disciplinare di gara di clausole di adeguamento successivo, perché consentono a un soggetto privo di qualificazione di divenire aggiudicatario del servizio, ritenendo inoltre che le società che svolgono attività di supporto potranno partecipare alle gare indette dai Comuni solo quando saranno iscritte alla sezione separata dell'albo. Ciò in quanto manca una norma di regime transitorio, che invece era prevista quando fu istituito l'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/97, con un periodo massimo di due anni per adeguarsi alle nuove condizioni (articolo 15 del Dlgs 137/98).

Pertanto al momento l’unica strada percorribile sarebbe quella di prorogare di qualche mese i contratti in essere ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice degli appalti («quinto d’obbligo»), in attesa dell’istituzione della sezione dell'albo in questione.

Ma per evitare che il problema si riproponga il Governo deve assicurare che l’istituzione della sezione separata avvenga quanto prima, altrimenti si andrà incontro a un blocco generalizzato degli affidamenti con conseguente contenzioso.

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