Fisco e contabilità

Tributi locali, avvisi di accertamento a firma del sindaco se non è stato nominato il funzionario responsabile

Vale anche per atti e provvedimenti relativi all'organizzazione e alla gestione del tributo

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di Michele Nico

Il sindaco, quale rappresentante legale dell'ente, non solo ne manifesta la volontà all'esterno, ma è anche titolare del potere impositivo, per cui in difetto di nomina del funzionario responsabile può firmare gli avvisi di accertamento, nonché gli atti e provvedimenti relativi all'organizzazione e alla gestione del tributo. Lo ha affermato la Corte di cassazione, Sezione V, con l'ordinanza n. 37022/2022.

Il caso
La Suprema Corte si è occupata del contenzioso promosso da una società che si è opposta all'avviso di accertamento notificato da un Comune e relativo alla Tarsu dal 2010 al 2015, deducendo l'illegittimità dell'atto per violazione di legge e del regolamento comunale, nonché per difetto di sottoscrizione.

La società ricorrente ha lamentato, in particolare, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto l'avviso impugnato è stato sottoscritto dal Sindaco e non dal funzionario comunale responsabile del tributo, come disposto dall'articolo 74 del dlgs 507/1993 secondo cui "il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi".

Con la sentenza impugnata (n. 4238/2019) la Commissione tributaria regionale della Campania si era limitata ad affermare che l'avviso era regolarmente sottoscritto in quanto firmato dal sindaco, omettendo ulteriori considerazioni in ordine agli aspetti di competenza.

Dinanzi alla Corte la parte ricorrente ha dedotto la nullità della motivazione in parte qua, osservando che il suddetto articolo 74 era stato violato dal Comune in quanto l'ente non aveva provveduto a effettuare la nomina del funzionario responsabile del tributo, né d'altra parte risultava che il sindaco fosse stato nominato egli stesso responsabile del procedimento.

Di qui l'asserzione conclusiva che, ai sensi dell'articolo 107 del Tuel, il sindaco non può compiere atti esorbitanti dalla propria sfera di competenza e invadere le funzioni dei dirigenti.

I poteri del sindaco

Come già si è detto, la Suprema Corte non ha aderito a questa tesi, sia in ragione del fatto che il sindaco è titolare della rappresentanza legale del Comune e, quindi, del potere di manifestare la volontà dell'ente verso i terzi, sia perché nel caso di specie non si è verificato alcun conflitto di competenza con i responsabili della macrostruttura, stante l'assenza di un dirigente del servizio che il sindaco abbia esautorato dalle sue funzioni.

Per di più, nell'ordinanza in esame la Sezione si spinge ad affermare che "eventuali conflitti di attribuzioni con i dirigenti (…) possono avere eventuale rilevanza interna, ma non incidono sulla validità dell'avviso di accertamento", di modo che "l'avviso non presenta difetto di sottoscrizione essendo firmato dal Sindaco".

Come si vede, la pronuncia tende a preservare l'efficacia degli atti aventi carattere impositivo anche forzando il dato legislativo, costituito non solo dal Dpr 507/1993, ma anche da un più ampio orizzonte normativo entro cui si collocano sia l'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 ("Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo"), sia l'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995 (Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti relativi a tributi regionali e locali, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale).

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