Tripla via per l'applicazione dell'avanzo dopo la salvaguardia.
Avanzo libero, vincolato, destinato e accantonato: i casi
Archiviata la salvaguardia degli equilibri, gli enti locali si trovano a gestire le variazioni di bilancio secondo le regole "ordinarie". In questo periodo, che si protrarrà fino al 30 novembre, un'attenzione particolare deve essere posta all'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Questa posta di natura straordinaria ed eccezionale, che viene accertata con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, sconta sempre regole particolari che meritano di essere brevemente riepilogate.
Applicazione di avanzo libero
Per gli enti che dispongono di risorse libere a disposizione non ancora utilizzate, l'applicazione dell'avanzo libero al di fuori della salvaguardia deve seguire l'ordine di priorità previsto dall'art. 187 del Tuel, ovvero:
i) copertura di debiti fuori bilancio;
ii) salvaguardia degli equilibri;
iii) spese di investimento;
iv) spese correnti aventi carattere non permanente,
v) estinzione anticipata di prestiti. In questo periodo dell'anno quindi la possibilità di utilizzare tale posta per spese correnti di natura ripetitiva ovvero per minori entrate è subordinata all'approvazione di una nuova salvaguardia, nel caso in cui ciò sia previsto dal regolamento di contabilità.
Molto più semplice invece l'applicazione per spese non ricorrenti, quali possono essere qualificate tutte le spese connesse al Covid, laddove i fondi specifici non siano sufficienti. È in ogni caso demandata al responsabile finanziario la verifica circa la corretta qualificazione di tali spese. Ricordiamo che l'avanzo libero non può essere applicato qualora l'ente faccia sistematico e continuativo ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate a specifica destinazione.
Applicazione di avanzo vincolato
L'avanzo vincolato è anch'esso applicato con variazione di consiglio, salvo il caso in cui si tratti di economia di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio non impegnati dell'esercizio precedente. Al ricorrere di tali situazioni, l'avanzo vincolato può essere applicato con determina del responsabile finanziario, senza acquisire il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c) del Tuel.
Attenzione però che la casistica in esame è limitata ai soli casi in cui, nell'anno precedente, in bilancio fossero previsti stanziamenti di spesa finanziati da entrate vincolate, che non sono stati impegnati. È evidente infatti che, al ricorrere di tale circostanza, l'applicazione dell'avanzo con determina non fa altro che attuare una precedente volontà politica espressa in seno al consiglio ed alla giunta, per cui mancando qualsiasi discrezionalità, si può procedere con un atto gestionale. Ma al di fuori di questo caso ben delimitato, l'applicazione dell'avanzo vincolato è sempre di competenza del consiglio.
Può trattarsi ad esempio di economie di spesa generate in anni precedenti al 2020 o di vincoli derivanti da maggiori entrate accertate per le quali non è stato iscritto il relativo stanziamento in spesa (perché pervenute a fine anno). Rientrano sovente in questa casistica anche le quote vincolate del fondone, in quanto difficilmente lo scorso anno l'ente aveva allocato tali risorse in capitoli di spesa che ora devono essere reintegrati. Piuttosto nel 2020 il fondone è stato utilizzato per ridurre le entrate, appostato nella missione 20 o al più "parcheggiato" in capitoli generici senza una idea precisa di come finalizzare le risorse. È indubbio quindi che se ora l'ente attribuisce a tali somme una diversa destinazione, la scelta non può che ricadere in capo all'organo consigliare (trattandosi di decidere una nuova allocazione di risorse) e non è possibile procedere con determina.
Avanzo destinato e accantonato
Analogamente rientra nella competenza consigliare l'applicazione di quote di avanzo destinato ed accantonato, ravvisandosi solo in esercizio provvisorio una specifica competenza attribuita all'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. a), nell'applicazione di quote vincolate ed accantonate dell'avanzo.
Disapplicazione di avanzo
Ssovente vi è la necessità di ridurre l'avanzo applicato al bilancio, in quanto sono state reperite altre fonti di finanziamento per gli investimenti, ovvero le somme inizialmente iscritte sono risultate non disponibili. Ma più di tutti, quest'anno, la casistica riguarda gli enti che hanno fatto ricorso al Fal e che avevano applicato al bilancio la quota accantonata nel risultato di amministrazione, quota che ora non può più essere utilizzata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021.
In questi casi, la disapplicazione consiste nella riduzione del capitolo di entrata intestato all'avanzo già iscritto, variazione da pareggiare mediante una riduzione di spesa ovvero una maggiore entrata, la cui competenza ricade sempre in capo all'organo consiliare.Ricordiamo infine che ogni qual volta l'applicazione (o la disapplicazione) dell'avanzo rientri nella competenza del consiglio, la Giunta può procedere con i poteri surrogatori deliberando in via d'urgenza la variazione, salvo ratifica da deliberare entro i successivi 60gg. Non vi è infatti alcuna preclusione nell'adozione di questo tipo di variazione, potendo la giunta sostituirsi al consiglio laddove sussistano i motivi di urgenza debitamente motivati.
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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel