Fisco e contabilità

Un altro colpo sul rendiconto a un passo dalla scadenza - Anutel chiede il rinvio

Anutel, con una nota diffusa domenica, chiede il rinvio del termine per l'approvazione dei rendiconti che scade il 30 aprile

di Alessandro Festa, Elena Masini e Cristina Muscillo

È caos sulla certificazione del fondo funzioni fondamentali e sui rendiconti della gestione relativi all'esercizio 2020. La pubblicazione da parte della RgS dei dati definitivi relativi alle entrate calcolate per cassa (Imu/Tasi, addizionale Irpef, RC auto e imposta provinciale di trascrizione) resa nota con comunicato del 26 marzo scorso impone agli enti che già avevano provveduto in via autonoma, di compilare nuovamente la certificazione, aggiornandola con le nuove risultanze. E probabilmente ciò implicherà una modifica dell'ammontare dell'avanzo vincolato da evidenziare nel risultato di amministrazione. Anutel, con una nota diffusa domenica, chiede il rinvio del termine per l'approvazione dei rendiconti che scade il 30 aprile.

Ma che succede se l'ente aveva già approvato lo schema del rendiconto in giunta e provveduto all'invio all'organo di revisione? Casistica frequente, visti i lunghi tempi di deposito del documento previsti dall'articolo 227 del Tuel. Chi si dovesse trovare in questa situazione, non avrà altra scelta che quella di presentare un emendamento tecnico allo schema, al fine di rettificarlo in vista dell'approvazione consiliare entro la fine di aprile. Emendamento tecnico che, sebbene non previsto dal regolamento di contabilità, riteniamo sia percorribile data la situazione del tutto eccezionale verificatasi ed indipendente dalla volontà dell'ente. Del resto, la soluzione alternativa, seguendo le indicazioni fornite da Arconet con la Faq n. 47, sarebbe quella di approvare il rendiconto secondo lo schema approvato, procedendo successivamente ad una sua rettifica in autotutela, seguendo lo stesso procedimento previsto per l'approvazione. Se non c'è dubbio che tale soluzione presenta il vantaggio di rettificare i dati una volta sola, quando la certificazione sarà ormai definitiva (perché a quel punto la trasmissione a Bdap dei dati approvati dal consiglio consentirà la loro acquisizione a sistema), dall'altra espone l'ente ad una procedura tutt'altro che agevole e pacifica. La normativa non disciplina interventi di variazione dei rendiconti della gestione effettuati dagli enti di propria iniziativa qualora emergano degli errori che hanno condotto alla errata determinazione di tali risultanze. E mentre il ministero dell'Interno e la Corte dei conti hanno sempre escluso tale possibilità, sul presupposto che i dati del rendiconto «assumono la natura di veri e propri dati storici immodificabili» (si veda, tra gli altri, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Veneto, delibera n. 590/2017), la Commissione Arconet aveva a suo tempo ammesso la possibilità di rettifica dei rendiconti, limitatamente ai prospetti interessati (si veda il resoconto della riunione del 13 dicembre 2017).

Ma se questa situazione era in qualche modo stata preannunciata, una seconda tegola è arrivata senza preavviso. La RgS infatti ha anche modificato l'ammontare dei ristori specifici di entrata che concorrono alla certificazione, i cui importi sono disponibili per ogni ente nell'area riservata del pareggio di bilancio. Questi ristori sono stati integrati con il contributo inerente la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati negli Allegati 1 e 2 - articolo 9, comma 3 e articolo 9 bis, comma 2, del Dl 137/2020. Il relativo decreto ministeriale è in corso perfezionamento, dopo aver ottenuto il parere favorevole in Conferenza Stato-Citta del 25 marzo 2021. Peccato però che gli enti, non conoscendo sino all'altro ieri l'importo del contributo, non potevano accertarlo, tantomeno sul 2020. Anche in questo caso, per i numerosi enti che hanno già approvato il riaccertamento ordinario dei residui, si pone il problema di come garantire la coerenza tra il rendiconto e la certificazione. Annullare in autotutela il riaccertamento, accertare il contributo sul 2020, acquisire nuovamente il parere dell'organo di revisione e riapprovare in giunta i residui, oppure lasciare tutto invariato? Nel primo caso, oltre all'appesantimento delle procedure e all'inevitabile slittamento dei tempi di approvazione del rendiconto, sussistono dubbi sulla legittimità di riapprovare il riaccertamento. Ma non è tutto. Accertare il contributo sul 2020 va in contrasto con quanto previsto dal punto 3.6, lettera b), del pc 4/2 al Dlgs 118/2011, il quale prevede che i trasferimenti siano accertati ed esigibili nell'esercizio in cui viene adottato il provvedimento di assegnazione ovvero pubblicati sul sito della finanza locale. La diversa soluzione che implica non accertare il ristoro sul 2020 e lasciare tutto invariato, significherebbe però abdicare al principio di coerenza interna dei documenti (la certificazione e il rendiconto) e rassegnarsi ad un peggioramento dell'avanzo libero, con il rischio – in casi particolari - di finire in disavanzo.

Da qualunque parte la si guardi, questa situazione rappresenta un vero e proprio pasticcio che può trovare soluzione solamente attraverso un rapido intervento normativo. Intervento chiamato a restituire certezze ai responsabili finanziari che in questo momento navigano a vista e che attendono senza indugio una inevitabile proroga del termine di approvazione del rendiconto ormai alle porte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©