Appalti

Variante urbanistica per l'impianto produttivo subordinata al pagamento del contributo straordinario

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di Pippo Sciscioli

Il rilascio del provvedimento unico autorizzativo da parte del Suap in favore di un imprenditore per la realizzazione di un impianto produttivo in variante agli strumenti urbanistici comunali (generale o attuativi) previsto dall'articolo 8 del Dpr 160/10 sconta il doveroso pagamento, oltre che degli oneri concessori ordinari (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria), anche del contributo straordinario generato dal maggior valore dell'area.
Il caso più frequente è costituito da quei progetti edilizi di imprenditori che prevedono l'insediamento, in ampliamento o ex novo, di un qualsiasi impianto produttivo (artigianale, industriale, turistico-ricettivo, di commercio all'ingrosso, eccetera) non in un'area tipizzata dal piano regolatore generale come industriale, naturalmente vocata per questi interventi, ma in zona agricola.

L'impianto normativo
L'articolo 8 del Dpr 160/10 (Regolamento su compiti e funzioni dello sportello unico per le attività produttive) prevede per un privato la possibilità di richiedere al Comune l'approvazione del progetto in variante urbanistica, previa conferenza di servizi con tutti gli enti e uffici interessati e deliberazione finale del consiglio comunale.
Senonchè, ai fini del materiale ritiro del titolo autorizzativo edilizio, di competenza del Suap, il privato è tenuto a pagare, oltre agli oneri concessori ordinari, anche un ulteriore contributo, introdotto dalla legge 164/14, previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d ter) e relativo al maggior valore dell'area.
Secondo la disposizione normativa «tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche».

La decisione
A sancirlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2382/2019, che ha risolto in favore di un Comune veneto una controversia con una ditta che invocava l'esonero dal pagamento del suddetto contributo.
Al contrario, chiarisce la sentenza, al rilascio del titolo edilizio autorizzativo per i progetti in variante urbanistica disciplinati dal Dpr 16/2010 trova applicazione l'obbligo di questo ulteriore onere concessorio (quantificato dal consiglio comunale con apposita deliberazione), in ragione del conseguente maggior valore generato dall'area da interventi su aree o immobili in variante urbanistica.
Diversamente, il rilascio da parte del Suap del provvedimento unico autorizzativo in caso il privato non paghi il contributo straordinario, oltre a determinare l'illegittimità dell'atto per violazione di legge, è fonte di responsabilità erariale perseguibile, a norma del Dlgs 174/16 (codice di giustizia contabile), dalla procura regionale della Corte dei conti.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2382/2019

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