Fisco e contabilità

Verso il riaccertamento ordinario, variazioni di esigibilità alla giunta

immagine non disponibile

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Spetta alla giunta variare l'esigibilità della spesa prima del riaccertamento ordinario dei residui. Al di là delle ipotesi previste per il riaccertamento parziale (di competenza dirigenziale), le variazioni di esigibilità fra l'esercizio 2019 ed il 2020 sono deliberate dall'organo esecutivo, secondo quanto disposto dall'articolo 175, comma 5-bis, lettera e) Tuel. Nelle more del riaccertamento ordinario, che sarà deliberato dalla giunta fra fine febbraio e i primi di marzo, gli enti possono infatti trovarsi di fronte alla necessità di effettuare variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato, al fine di imputare correttamente la spesa nel rispetto dei principi di competenza finanziaria potenziata.

Il riaccertamento parziale, di competenza del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, è ammesso esclusivamente in due casi. Innanzi tutto, al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario.
È inoltre possibile per consentire la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente, da reimputare in considerazione dell'esigibilità, riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa. In questo caso il riaccertamento parziale dei residui è approvato con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Al di fuori di queste fattispecie, è possibile dal 1° gennaio e sino ai termini del riaccertamento ordinario, la variazione di esigibilità di competenza dell'organo esecutivo. Nello specifico si tratta della medesima variazione che avrebbe potuto essere adottata, entro il 31 dicembre, dal responsabile finanziario o dal responsabile della spesa. Se queste variazioni sono invece effettuate nell'esercizio successivo, si è sempre in presenza di una variazione di esigibilità che, riguardando l'esercizio precedente, è di competenza della giunta come prevede l'articolo 3, comma 5, del Dlgs 118/2011. Nello specifico ci si può trovare di fronte a reimputazioni di somme non ancora impegnate, ma prenotate soltanto.

Dal 1° gennaio, quindi, le variazioni di esigibilità necessarie a determinare l'importo definitivo dell'Fpv da rappresentare nel rendiconto non possono essere definite operazioni di riaccertamento dei residui e, in caso di urgenza, occorre procedere con delibera di giunta, autonoma rispetto al riaccertamento ordinario. Su queste deliberazioni di giunta di variazione di esigibilità non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione. Tuttavia, la delibera di riaccertamento ordinario deve tenerne conto, ai fini della determinazione definitiva dell'Fpv di spesa dell'anno precedente, che deve sempre coincidere con quello di entrata dell'anno 2020. La delibera di giunta è trasmessa al tesoriere, posto che le novità sui controlli dei tesorieri hanno mantenuto in vita l'articolo 175, comma 9-bis, che è dunque tuttora vigente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©